Aste on line

Le aste on line sono vietate dal sistema italiano?


L'argomento delle aste on line è sicuramente attuale, cerchiamo di capire qualcosa di più in merito a questo sistema.

La riforma del commercio

Partiamo dalla normativa più recente; la legge n.114 /1998, sulla c.d. "riforma del commercio", all'art. 18 recita:
18. Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione.

5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
Analizziamo il comma 5 del citato articolo 18, il quale VIETA espressamente le aste effettuate a mezzo di "altri sistemi di comunicazione"; poiché Internet può sicuramente essere considerato come un "sistema di comunicazione" (in particolare si è espressa in questo senso più volte l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato [AGCM]), sembrerebbe dunque che le aste sul web dovrebbero essere considerate vietate.Le sanzioni per l'inosservanza del divieto di tale articolo sono pesanti; infatti l'art. 22 della legge n.114/1998 prevede:

22. Sanzioni e revoca.

  1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
  2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
  3. L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:

a)  non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b)  sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
c)  non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;
d)  nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico - sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.

5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:

a)  sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
b)  non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;
c)  nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.

6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Alla luce di ciò, possiamo rivelare come prima di tutto vi sia un problema di competenza in merito al luogo in cui sono avvenute le violazioni. La normativa sicuramente fa riferimento al comune dove ha sede il soggetto che opera con scorrettezza; infatti sia con le vendite televisive sia con quelle effettuate a mezzo Internet, appare abbastanza difficile evidenziare un criterio "spaziale" di riferimento, a meno che non si voglia adottare il criterio della "prima manifestazione", dove competente, invece, sarebbe il comune del luogo di residenza del soggetto che per primo segnali l'illecito. La prima soluzione sembrerebbe preferibile.

Si legge poi che chi esercita le vendite per televisione deve essere in possesso dell'autorizzazione prevista dal T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza:
Art. 115. (art. 116 T.U. 1926). - Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore .
La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore (A).
Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi. La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.È ammessa la rappresentanza .

Va specificato che una casa d'aste "fisica" viene vista dal nostro legislatore come una agenzia d'affari e non, come una attività di mediazione. In passato la giurisprudenza ha chiarito che le aste attraverso il mezzo televisivo erano da considerarsi lecite, pur se sottoposte alla normativa di Pubblica Sicurezza sopra richiamata (Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia n. 69 del 28 maggio 1986, in Consiglio di Stato 1986, I, p. 732. Conforme anche Pretura penale di Roma 21 giugno 1986, in Cassazione penale 1987, I, p. 423).L'’attività delle agenzie di vendita all’'asta non può essere equiparata all’'attività di mediazione di cui alla Legge 20 marzo 1913 n. 272 (Consiglio di Stato 17 gennaio 1984 n. 259, in Foro Italiano, Repertorio 1986).
L'’esercizio nel territorio italiano dell’attività delle agenzie di vendita all’'asta è, quindi, sottoposto a licenza di Pubblica Sicurezza, ottenibile su domanda dell’interessato, nella quale devono essere indicati, a norma dell’art. 204 del Regolamento di esecuzione del T.U.P.S. citato: la natura degli affari, la tariffa delle operazioni, la sede dell'esericizio. La licenza può essere rinnovata annualmente. La Legge n.114/1998, però, vieta espressamente le televisive ovvero effettuate con altri mezzi di comunicazione.

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La logica di una casa d'aste

Cerchiamo ora, di capire, quale possa essere la logica di una casa d'aste. Le tipologie di asta proponibili in rete sono tre:

  1. vendite al miglior offerente di beni o servizi direttamente dal da parte del soggetto che effettua l'asta (proprietario);
  2. aste nelle quali il gestore della casa d'aste agisce non in proprio, ma quale agente o mandatario di un terzo;
  3. aste nelle quali il gestore mette semplicemente in contatto tra loro i sottoscrittori, tutti eventualmente e preliminarmente individuati e iscritti in uno specifico elenco.

Quindi, se nei primi due casi le aste vengono condotte, nel terzo si agisce come mediatori. Se però, nelle aste via web, il gestore fornisce il “servizio” con il quale effettuare l'asta, allora la sua attività può essere paragonata a quella di un appalto di servizi, rientrando nelle prime due ipotesi. Per partecipare alle aste è necessario registrarsi con il proprio nome, indirizzo e fornire i dati della propria carta di credito.
Se esaminiamo le clausole generali  presenti sui siti dei gestori non italiani si fa spesso espresso richiamo alla normativa del paese di appartenenze con riferimento sia alle modalità di svolgimento delle aste sia ai contratti risultanti dalle aste.
Un italiano che partecipa all'asta potrebbe, stante i presupposti per fondare la giurisdizione italiana, rivolgersi all’Autorità Giudiziaria italiana, non essendo efficace la deroga pattizia della giurisdizione in assenza di specifica approvazione.
Va, inoltre, ricordato che con il mutamento delle regole di naming, anche una società che abbia sede in un paese della comunità economica europea, può registrare un dominio .it
L'art. 2 del d.lgs. n.185/1999 sui contratti a distanza
Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185,  all'’art. 2 prevede che:

Campo di applicazione

  1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti:

a) relativi al servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato nell'allegato 11;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.

La disciplina in esame riguarda i contratti a distanza” ed ha recepito una direttiva CEE del 1997. Stando al d.lgs. n.185/99, questo non si applica neanche ai contratti conclusi in occasione di una vendita all'’asta; sicuramente fa riflettere il fatto che l'art. 18 del Dl.Lgs 31.03.1998 n.114 vieti espressamente le aste telematiche e che una legge successiva ammetta l'esclusione delle aste dall'ambito applicativo della presente legge.

Un raffronto della normativa e le relative conclusioni

L'art. 1, lettera 2) della Legge 11.06.1971 n.426 sul commercio, definisce l'attività di commercio al minuto, e il dividieto di vendita "a mezzo dello strumento dell'asta" di beni propri (cioè del fornitore) mentre potrebbe rimanere lecita, e per di più esclusa dall'ambito di applicazione della presente legge, l'attività di colui che svolga professionalmente "intermediazione", che - tra l'altro - viene considerata dal Consiglio di Stato non come mediazione, ma come "agenzia d'affari".
Infatti è stato escluso che l’'attività delle agenzie di vendita all’'asta si possa equiparare alla mediazione di cui alla Legge 20 marzo 1913 n. 272, come peraltro già chiarito in precedenza.
Concludendo: al di là delle discordanze presenti tra le leggi sopra elencate, sembrerebbe che per la legislazione le c.d. “'aste on line'” siano vietate dal sistema normativo italiano, nel senso che non sia possibile per un soggetto giuridico italiano avere un sito, all'interno del quale trattare delle aste, secondo quanto appena spiegato.