Legge Fallimentare

L’art. 104 della legge fallimentare


<p'> Badando al contenuto della norma, sembrerebbe che l’intervento del comitato dei creditori, del giudice delegato e del curatore, abbia una funzione autorizzativa o di ratifica dell’attività del tribunale. Non sarebbe, quindi, possibile, l’esercizio provvisorio dell’azienda a meno che non sia stato già disposto, quest’ultimo, dal tribunale, nella sentenza di fallimento.

<p'> Parrebbe però corretto prevedere la disposizione dell’esercizio provvisorio dell’azienda, anche dopo la sentenza che non aveva fatto alcun riferimento in merito.

<p'> L’art.104 ter della l.f. al comma 2 lett. a) fa riferimento, poi, al fatto che nel programma di liquidazione il curatore può specificare "l'opportunità' di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'art. 104". Tale previsione non avrebbe alcun senso se il curatore potesse solo autorizzare la continuazione dell'attività d'impresa già disposta dal tribunale. La disposizione indica, inoltre, quando il curatore può avanzare questa proposta, sia nel caso in cui voglia disporla per la prima volta, sia nel caso in cui debba avviare la procedura per permettere la continuazione dell’attività d’impresa. Ciò dovrà accadere secondo il termine indicato dall’art. 104 ter per poter predisporre il programma di liquidazione, ovvero 60 giorni dall’inventario.

Ci possono essere due ipotesi: la continuazione dell’esercizio d’impresa del fallito e la ripresa dell’attività di impresa del fallito. Questo è il caso in cui il tribunale non l’abbia disposta in sentenza. L’iniziativa è del curatore ed è autorizzata con decreto dal giudice delegato, previo parere necessario del comitato dei creditori.

 

(Segue)

Parte 1


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