Lo stato di crisi o di insolvenza di un imprenditore possono spingere lo stesso verso il fallimento oppure verso il concordato preventivo. Entrambi gli strumenti giuridici sono di natura prettamente giudiziale e non coinvolgono accordi stipulati tra i creditori e l'imprenditore. Ma quando un imprenditore si trova in stato di insolvenza, può ben pensare di stipulare accordi con i suoi creditori per evitare la procedura fallimentare. E' il cosiddetto accordo di ristrutturazione dei debiti che l'imprenditore/debitore stipula con i suoi creditori. La particolarità di questo atto di diritto privato è che il debitore lo sottopone all'omologazione da parte de Tribunale. Questo strumento era molto diffuso in molte legislazioni straniere. L'accordo di ristrutturazione dei debiti è molto efficace per risolvere, in maniera negoziale, una situazione di crisi per l'impresa. Ora che è stato riconosciuto anche dall'ordinamento italiano, si aprono nuovi scenari per gli imprenditori che versano in stato di insolvenza. L'accordo di ristrutturazione trova la sua disciplina all'interno del titolo III sul concordato preventivo (rubricato, “Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione”). Viene altresì disciplinato e regolato da alcune norme sull’omologazione (di cui al capo V).
Accordo di ristrutturazione dei debiti: procedura
Per prima cosa, l'imprenditore che versi in stato di crisi e di insolvenza, è tenuto a depositare - presso la cancelleria del Tribunale - un ricorso contenente tutta la documentazione di cui all'art. 161 Legge Fallimentare. Il ricorso deve contenere tutta la documentazione richieste in caso di concordato preventivo. Ovvero:
- una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
- un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta
Nel ricorso, altresì, l'imprenditore deve chiedere l'omologazione dell'accordo che ha stipulato con almeno il 60% dei suoi creditori. Al ricorso deve essere allegata una relazione che deve essere redatta da un professionista designato dal debitore stesso. Tale relazione deve attestare la veridicità dei dati aziendali, l'attuabilità dell'accordo stipulato con i creditori e deve attestare la sua idoneità ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori estranei. Nello stesso ricorso, l'imprenditore dovrà indicare i termini per effettuare tutti i pagamenti. In particolare, tali termini sono:
- in caso di crediti già scaduti: entro 120 giorni dall'omologazione;
- in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione: entro 120 giorni dalla scadenza.
L'accordo stipulato dai creditori e dall'imprenditore viene anche pubblicato nel registro delle imprese. Esso diventa efficace dal giorno della sua pubblicazione.
La pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti
La pubblicazione è molto importante poichè produce due effetti peculiari: 1) Dalla data in cui l'accordo viene pubblicato e fino a sessanta giorni, i creditori - per titolo anteriore a questa data - non possono nè iniziare nè proseguire azioni cautelari oppure azioni esecutive sul patrimonio del debitore. Non possono, altresì, acquisire titoli di prelazione. Inoltre la pubblicazione dell'accodo produce anche la sospensione della prescrizione e l'impedimento delle decadenze. 2) Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione dell'accordo, i creditori e ogni altro soggetto interessato possono proporre opposizione dinanzi al Tribunale. Una volta che il debitore avrà depositato tutta la documenta prevista dalla Legge, il Tribunale ne verifica la completezza. Fissa poi, con decreto motivato, l'udienza entro il termine di 30 giorni dal deposito dell'istanza. All'udienza il Tribunale verifica se sussistono tutti i presupposti necessari per giungere ad un accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei debiti totali contratti dall'imprenditore. Il Giudice verifica, altresì, la sussistenza delle condizioni per l'integrale soddisfacimento dei creditori con cui non sono in corso trattative oppure dei creditori che non hanno voluto stipulare nessun accordo con l'imprenditore. Se il Tribunale ritiene sussistenti tutte queste condizioni, emette decreto motivato. Con esso il Tribunale vieta ai creditori di iniziare o proseguire eventuali azioni cautelari o esecutive che aggrediscano il patrimonio dell'imprenditore. Vieta, altresì, di acquisire titoli di prelazione ove non siano stati concordati. Nello stesso decreto, il Tribunale assegna un termine non superiore ai 60 giorni per depositare l'accordo di ristrutturazione e la relazione redatta dal professionista. Avverso tale decreto può essere proposto reclamo dinanzi alla Corte d'Appello. L'imprenditore, infine, potrebbe decidere di mettere a posto le sue pendenze con il fisco, a prescindere dall'esistenza di un accordo con i creditori. In tal caso, ex art. 182 ter Legge Fallimentare, l'imprenditore può presentare una proposta di transazione fiscale.