Fallimento

Sentenza di fallimento


Nel nostro articolo esamineremo il contenuto della sentenza di fallimento e daremo uno sguardo alla procedura di impugnazione della stessa, così come modificata dal legislatore del 2006.

La sentenza con cui il Tribunale dichiara il fallimento dell'imprenditore deve - ai sensi dell'art. 16 del r.d. n. 267/1942 - assolvere a tutta una serie di funzioni. Innanzitutto, la sentenza dichiarativa di fallimento, pronunciata dal Tribunale in Camera di Consiglio, individua il giudice delegato per la procedura ed il curatore che si occuperà degli aspetti tecnici del fallimento. Con la stessa sentenza, il Tribunale impone al fallito di depositare i documenti in essa stessa indicati: scritture contabili, elenco dei creditori, bilanci e scritture fiscali sono solo alcuni dei documenti che il debitore dovrà depositare in cancelleria. Inoltre la sentenza - qualora non lo abbia già stabilito ai sensi dell'art. 14 - stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si provvederà ad esaminare lo stato passivo da effettuarsi entro il termine perentorio di 120 giorni dal suo deposito. Tale termine può essere portato a 180 giorni nel caso in cui la procedura fallimentare sia particolarmente complessa. Nella stessa sentenza, inoltre, il Tribunale assegna ai terzi - che vantano diritti personali o reali sui beni in possesso del fallito - e ai creditori, il termine perentorio di 30 giorni per presentare in cancelleria le domande di insinuazione al passivo.

Sentenza di fallimento: quando inizia a produrre i suoi effetti

La sentenza inizia a produrre i suoi effetti - ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 della Legge Fallimentare - dalla data della sua pubblicazione. Gli effetti iniziano a prodursi nei confronti dei terzi dalla data in cui la sentenza viene iscritta nel registro delle imprese. E' evidente la forte tutela che il legislatore ha voluto garantire ai terzi di buona fede: nel momento in cui la sentenza viene iscritta nel registro delle imprese, diventa consultabile ed accessibile anche telematicamente dai terzi che abbiano interesse a visionarla.

La procedura fallimentare: la notifica della sentenza

Il legislatore stabilisce che la sentenza con cui il Tribunale dichiara il fallimento dell'imprenditore, debba essere ad esso notificata entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. La sentenza, inoltre, deve essere comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero e a colui che ha depositato l'istanza di fallimento. L'estratto della sentenza da comunicare a tali soggetti dovrà contenete il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data in cui la sentenza è stata depositata. L'art. 17 della Legge Fallimentare stabilisce, inoltre, che la sentenza debba essere annotata presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo in cui ha la sede legale l'impresa dichiarata fallita. Se la sede legale è diversa dalla sede effettiva, la sentenza dovrà essere annotata presso l'ufficio del registro del luogo in cui è stato dato impulso alla procedura fallimentare.

L'impugnazione della sentenza

Prima della riforma del 2006, la sentenza con cui il Tribunale dichiarava il fallimento, poteva essere impugnata dinanzi allo stesso Tribunale che l'aveva pronunciata. Veniva iniziato, così, un giudizio ordinario contro cui le parti potevano poi esperire i tradizionali mezzi di impugnazione dell'appello e del ricorso in Cassazione. Ebbene, dopo la riforma intervenuta con il d.lgs. n. 5/2006 e n. 169/2007,  l'art. 18 L.F. è stato fortemente modificato. Oggi tale norma prevede che la sentenza dichiarativa di fallimento possa essere impugnata a mezzo reclamo dal debitore o da chiunque sia interessato. Il reclamo va proposto dinanzi alla Corte d'Appello. Quanto ai termini in cui l'appello può essere proposto, va fatta una distinzione:

  • entro 30 giorni dalla data di notifica della sentenza: questo termine è stato previsto quando ad impugnare la sentenza sia il debitore;
  • entro 30 giorni dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese: questo termine è stato previsto per tutti gli altri interessati all'impugnazione.

In tutti i casi, comunque, l'appello deve essere proposto entro un anno dalla pubblicazione della sentenza. Trascorsi cinque giorni dal deposito dell'appello ed entro 60 giorni dallo stesso deposito, il Presidente fissa - con decreto - l'udienza di comparizione. Sempre con decreto, stabilisce che colui che ha effettuato il reclamo, debba notificare sia il ricorso che il decreto al curatore e alle altre parti interessate. La notifica andrà effettuata entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto. Le parti, infine, dovranno costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza. All'udienza, il Collegio sente tutte le parti ed assume tutti i mezzi di prova. Il Collegio, a questo punto, si pronuncia con sentenza che può avere due differenti contenuti:

  1. il Collegio con sentenza può accogliere il reclamo e, conseguentemente, revocare il fallimento. Sono fatti salvi gli atti compiuti in maniera legale dagli organi della procedura fallimentare;
  2. il Collegio, con sentenza, può rigettare il reclamo. La sentenza dovrà essere notificata al reclamante che ha la possibilità di ricorrere in Cassazione entro 30 giorni dalla notifica.

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