Concordato Preventivo

La ristrutturazione dei debiti nel concordato preventivo


La ristrutturazione dei debiti non è altro che un modo diverso di considerare i debiti, dove si prevede un pagamento non integrale degli stessi, dei tempi diversi di adempimento rispetto a quelli originali, e modalità di adempimento differenziate, ad esempio si potrebbe ricorrere a una datio in solutum, ad accollo, cessione di beni o cessione ai creditori di quote della società che chiede la procedura di concordato preventivo, emissione di obbligazioni a favore dei creditori ecc ecc.
Per ciò che concerne l'intervento di un assuntore, che nei fatti rileva l'impresa in crisi e se ne assume o debiti, egli può essere ovviamente un terzo, ma anche un creditore o addirittura una società di nuova costituzione le cui azioni sono da attribuire ai creditori.

L'art. 160 si riferisce alla possibilità che il debitore proponga di dividere i creditori in classi omogenee in quanto a posizione giuridica e interessi economici.
Il debitore può essere abbastanza libero nella creazione della classi, e, in definiva, tutta questa libertà del creditore trova il limite nella valutazione che farà poi il tribunale;
è vero, infatti, che il tribunale svolgerà un controllo prevalentemente formale, ma se il debitore sceglie di utilizzare una delle possibilità offerte dall'art. 160,  dovrà anche conformarsi; questo è proprio il caso delle classi di creditori e della successiva ipotesi relativa ai creditori privilegiati.
Se quindi il debitore crea delle classi, sarà poi il tribunale a valutare la loro omogeneità.


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