La ripartizione
Cosa si intende per ripartizione dell’attivo?
La ripartizione dell'attivo può essere definita qualesuddivisione del ricavato dal fallimento, ossia della somma ottenuta a seguito della liquidazione dei beni del soggetto fallito,tra i creditori concorrentiin manieraproporzionaleai crediti dagli stessi vantati e sempre nel rispetto dellecause legittime di prelazione.
Nel caso in cui il fallimento si chiuda per mancanza di attivo da liquidare, non si farà luogo a detta ripartizione, non permettendo così la soddisfazione dei creditori concorsuali.
Analizziamo, di seguito, il caso in cui nel fallimento siano presenti beni da liquidare e, pertanto, sia possibilela divisione di quanto ricavato dalla vendita di questi ultimi.
Il procedimento di ripartizione
Normalmente, la ripartizione dell’attivo fallimentare avviene perstepconriparti parzialie, solamente alla fine della procedura avviene ilriparto finale.
Sulla base di quanto stabilito dall’art. 110 L.F., infatti, il curatore ogniquattro mesia partire dalla data del decreto di esecutività dello stato passivo o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta unprospetto delle somme disponibilied unprogetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura.
A seguito della riforma intervenuta nel 2006, dopo la presentazione del progetto di riparto da parte del Curatore, ilgiudice delegato non può apportare variazioni.
Deve limitarsi adordinarne il deposito in cancelleria del progetto di ripartizionedisponendo che a tutti i creditori compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all’art. 98 ne sia datacomunicazionemediante l’invio di copia a mezzo posta elettronica certificata.
Occorre precisare che al riparto partecipano solamente i creditori che risultano dallo stato passivo dichiarato esecutivo, mentre i creditori che hanno presentatodomanda tardivaex art. 101 L.F. partecipano soltanto ai piani diriparto successivi alla loro ammissione.
E’ previsto, poi, un termine perentorio diquindici giornidalla ricezione della comunicazione sopra citata, entro il quale icreditoripossono proporrereclamoal giudice delegato contro il progetto di riparto, ai sensi dell'art. 36.
Il progetto di riparto, quindi, può essere reclamato soltanto perviolazione di legge, rimanendo esclusa qualsiasi determinazione nel merito.
Decorso tale termine il Giudice delegato, su richiesta del curatore dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.
Dichiarato esecutivo il riparto, il curatore provvede, ex art. 115 L.F., alpagamento delle somme assegnateai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato.
Immutabilità dei riparti
Il principio diimmutabilità dei ripartiè stabilito dall’art. 114 L.F. che, come noto, afferma che "I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione."
I conferimenti eseguiti, quindi,nonpotranno essereripetuti.
L’eccezioneal principio appena citato è costituita dall'ipotesi che sia stata accolta la domanda direvocazione di un credito ammesso.
In questo caso il pagamento dovrà essere considerato comeeffettuato indebitamente.
La norma citata, per il caso di specie, prevede che "i creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore".