Aste Immobiliari

La responsabilità del perito nelle stime immobiliari


La sentenza della Cassazione numero 2359/10 ha espresso parere favorevole rispetto al riconoscimento dellaresponsabilitàdelperitoche, per negligenza, commette errori di valutazione sull’immobilevenduto all’asta.

Nel caso specifico il geometra, non avendo ispezionato di fatto l’immobile, aveva rilasciato dati inesatti circa la superficie. Poiché l’acquisto all’astasi è ovviamente basato sullaperiziada lui fornita, è evidente che la procedura risulti viziata: di fatto allo stesso prezzo per mq si sarebbe potuto acquistare un bene di dimensioni maggiori.

Nella fattispecie de qua, il constatazione che il bene sia stato comunque venduto ad un prezzo simile a quello del valore attribuito dal mercato, non è stata sufficiente ad esonerare ilperitodallaresponsabilitàdel fatto di natura colposa. Il prezzo di vendita effettivo, e la sua corrispondenza con quello di mercato, non appaiono eccezioni rilevanti in questa prospettiva e quello che emerge è piuttosto l’errore, che ha portato di fatto l’acquirente a proporre un prezzo maggiore di quello che sarebbe stato disposto a versare conoscendo le vere condizioni dell’immobile.

Se da un lato è infatti innegabile che le vendite all’astapresentino, per loro stessa natura, un aspetto aleatorio, è altrettanto innegabile che ogni proposta viene fatta sulla base delle informazioni disponibili sul bene, intese come appurate e certe. Questo “soprapezzo” si ripresenterebbe anche in caso di potenziale rivendita dell’immobilein oggetto, nella forma di “lucro cessante”. E’ proprio su questo piano postastache va ricercata la ratio della sentenza in esame.

Non è evidentemente stata accolta la richiesta del PM che mirava a confermare la sentenza di esclusione della responsabilità di natura extracontrattuale del perito tecnico.