Concordato Preventivo

La prededuzione al professionista nel concordato preventivo


L’art. 111 L.F., in materia di distribuzione della massa attiva, individua come prioritaria la soddisfazione dei crediti prededucibili. Ai sensi del co. 2, si precisa a chiare lettere che “Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge”.

La seconda parte del comma preso in considerazione fa sì che l’attività del professionista che è stata prestata nell’ambito del procedimento concorsuale può condurre al sorgere, a vantaggio del professionista, di un credito prededucibile (che avrà le migliori probabilità di essere soddisfatto rispetto ad un credito che non ha tale qualifica).

Cosa era accaduto? Un professionista aveva assistito il debitore nella fase di predisposizione della domanda di ammissione al concordato preventivo. Questa, però, non era stata ritenuta inammissibile. Il debitore, dunque, era stato sottoposto ad una procedura fallimentare.

Sorse, poi, la questione sulla possibilità di includere fra i crediti prededucibili quelli inerenti all’attività del professionista in questione.

Il Giudice delegato ha sottolineato come, se il procedimento di concordato preventivo non si fosse concluso favorevolmente, dovesse essere tracciata una netta distinzione fra due distinte ipotesi: quella in cui la procedura non si conclude in ragione di una scelta dei creditori, e quella in cui il procedimento si blocca con una pronuncia del Tribunale che dichiari la non ammissibilità della procedura.

Nella prima ipotesi, c’è stata un’attività del professionista direttamente funzionale al perseguimento degli interessi della massa creditizia; nella seconda non ci sarebbe alcun collegamento tra costi del professionista ed il vantaggio della massa creditoria.

Va specificato, quindi, che solo i costi dei professionisti incaricati di predisporre la proposta di concordato preventivo possono rientrare nella fattispecie di cui all´art. 111, II comma l.f., purché abbiano portato all’ammissione del concordato preventivo.

Non può, invece, essere riconosciuta la prededuzione per le attività professionali prestate nell´interesse del debitore, che non hanno condotto al deposito di una proposta concordataria poi ammessa, in quanto mancherebbe la funzionalità ex art. 111, II comma l.f.

E’ stato, quindi, affermato il principio per cui solo se l'attività del professionista, in concreto, ha avuto una qualche utilità per la massa dei creditori si può dire soddisfatto il criterio della funzionalità che, unicamente può giustificare la predudicibilità del credito del professionista per l'attività svolta.


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