Concordato Preventivo

La prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo


In passato il beneficio della prededucibilità ricorreva solo in presenza di due presupposti

L'art. 11 comma 3-quater del precedente D.L.  145/2013 (cosiddetto "Decreto Destinazione Italia", convertito nella legge 9/2014) aveva fornito un'interpretazione autentica dell'art. 111 comma 2 legge fallimentare, in forza della quale il beneficio della prededucibilità andava riconosciuto ai crediti sorti in occasione della procedura di concordato preventivo "in bianco" solo se ricorrevano congiuntamente due presupposti:
1) che proposta, piano e documentazione di concordato (art. 161, commi 2-3) fossero presentati entro il termine stabilito dal Tribunale - eventualmente prorogato - per il completamento della domanda con riserva;
2) che alla domanda di concordato con riserva facesse seguito, senza soluzione di continuità, l'effettiva apertura della procedura di concordato preventivo.

L’art. 22 co. 7 del D.L. 91/2014 e le novità in tema di concordato

L'art. 22, comma 7 del D.L. 91/2014 ha espressamente abrogato la precedente norma di interpretazione autentica, che di fatto limitava in modo consistente il riconoscimento del beneficio della prededuzione, rappresentando un ostacolo o quantomeno un'incongruenza rispetto ai più recenti orientamenti del Legislatore in materia di concordato fallimentare.
Infatti, tutti gli ultimi interventi di riforma in materia fallimentare avevano mirato a una maggiore efficienza della procedura concordataria e un'incentivazione dell'accesso delle imprese a questo strumento di gestione della crisi.
Pur essendo condivisibile l’intenzione di scoraggiare fenomeni di abuso nell'utilizzo della domanda di concordato preventivo con riserva, la precedente interpretazione autentica dell'art. 111, co. 2 l.fall. rischiava di pregiudicarne la funzionalità e gli obiettivi. Diminuendo le certezze dei creditori riguardo alla garanzia del rimborso prioritario in caso di successivo fallimento, la norma abrogata:
da un lato, rendeva più difficile per il debitore trovare fornitori e finanziatori disposti ad investire nel risanamento dell'impresa; dall'altro lato (e in conseguenza del timore del debitore di perdere la fiducia di fornitori e banche) disincentivava un utilizzo corretto  e tempestivo del preconcordato, che da strumento fondamentale per la preservazione della continuità aziendale rischiava di divenire anticamera di concordati meramente liquidatori o di fallimenti.

Il ritorno del legislatore sui propri passi in tema di concordato e prededucibilità

Il legislatore è poi tornato sui propri passi. Ha, di fatti, eliminato almeno uno degli elementi di incertezza presenti nella disciplina del concordato preventivo: affinchè i crediti di fornitori e banche sorti durante il periodo "in bianco" siano garantiti dal beneficio della prededuzione in caso di successivo fallimento del debitore non è più necessario che proposta, piano e documentazione del concordato siano depositati entro il termine stabilito dal Tribunale e che consegua l'effettiva apertura della procedura di concordato preventivo.
Si può dire – fintanto che il decreto verrà convertito in legge - che se da una parte questo intervento correttivo va accolto con favore perché restituisce certezza ai rapporti tra debitori e fornitori/finanziatori, va sottolineato che la norma abrogata era stata introdotta solo pochi mesi fa e che l'attività legislativa dovrebbe mirare ad assicurare maggiore stabilità normativa agli operatori.


Pertanto, si auspica che il Legislatore possa continuare nella sua opera razionalizzante, introducendo ulteriori strumenti efficaci per disincentivare gli utilizzi dilatori del concordato preventivo, al contempo eliminando gli elementi di incertezza che ancora frenano la fiducia delle imprese in crisi e dei loro creditori verso questo importante strumento.


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