Pignoramenti

La posizione del terzo pignorato a seguito della riforma


Cosa è cambiato con la riforma nel pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi, che si interessa di stipendi, conti correnti, pensioni, crediti avverso i clienti, vede modificare l'udienza di assegnazione delle somme. Per semplificare e velocizzare i procedimenti ingiuntivi, l'ultima riforma della giustizia ha previsto che il soggetto terzo presso il quale si pignora il credito – soggetto che può essere il datore di lavoro, l'istituto di credito, la banca), deve fornire al giudice una dichiarazione relativa alla sussistenza delle somme, non deve più presentarsi in udienza (lo dovrà fare solo in presenza di rapporti di lavoro o previdenziali), ma dovrà fornire un chiarimento per mezzo lettera scritta, da inviare all'avvocato del creditore che effettua il pignoramento.
Dunque, attraverso la nuova procedura, non appena, ad esempio, il datore di lavoro riceve la notifica proveniente dall'ufficiale giudiziario per il pignoramento di un quinto della busta paga, quest'ultimo dovrà inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure una Pec, all'avvocato del creditore, andando a specificare se sussiste un rapporto di impiego con il debitore sottoposto a pignoramento, a che somma ammonta la busta paga e a cosa corrisponderà la trattenuta effettuata sullo stipendio.
Questa dichiarazione dovrà essere poi portata quale documento di prova nell'udienza fissata, al giudice dell'esecuzione. Quest'ultimo fisserà le somme e provvederà ad autorizzare il datore di lavoro a versare il tutto presso il soggetto pignorante.

Tale semplificazione è entrata in vigore l'11 dicembre

La semplificazione porterà ad evitare che aziende con molti dipendenti, siano costrette a prendere parte all'udienza, pur non essendo ciò realmente utile.

In cosa è mutato al suo interno l'atto di pignoramento, quali sono le novità

E' stato modificato anche il contenuto dell'atto che dovrà essere redatto e condotto a conoscenza del debitore e del terzo pignorato. E' il tipico atto di pignoramento generalmente notificato come formalità dall'ufficiale giudiziario al terzo. Con tale atto viene ingiunto di pagare al debitore le somme da pignorare. Questo compito ora sarà svolto dagli avvocati i quali dovranno assolutamente aggiornare i formulari.

La citazione a comparire innanzi al giudice dell'esecuzione

Fino all'11 dicembre l'atto di pignoramento che veniva notificato al terzo e al debitore, conteneva la citazione a comparire innanzi al giudice competente dell'esecuzione. Dall'11 dicembre la citazione a comparire diretta al debitore sarà accompagnata da un mero invito al terzo a che comunichi al creditore la dichiarazione dove viene specificato di quali cose o somme egli è deibitore e quando queste debbano essere pagate o consegnate. L'atto dovrà prevedere l'avvertimento di fornire l'indicazione suddetta entro e non oltre dieci giorni, mediante raccomanta o posta elettronica certificata.

L'ulteriore avvertimento che dovrà essere formalizzato nell'atto

Nell'atto di pignoramento bisognerà anche formalizzare l'avvertimento al terzo pignorato che, se non effettua la dichiarazione summenzionata, sarà obbligato a comparire in udienza e rendere cihiarazione verbale e, in caso di mancata comparsa in udienza o di mancata dichiarazione, Infine, nell’atto di pignoramento andrà anche formalizzato l’avvertimento al terzo pignorato che, se non comunica la suddetta dichiarazione, dovrà necessariamente comparire in udienza per renderla verbalmente e che, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nel loro ammontare o nei termini indicati dal creditore, dovranno essere considerati opportunamente non contestati.

Cosa accade in caso di mancata comunicazione del terzo pignorato

Se manca la comunicazione del terzo pignorato, la procedura che viene seguita è questa: se all'udienza il creditore che procede dichiara al giudice di non aver ricevuto alcuna dichiarazione, il giudice andarà a fissare con ordinanza un'udienza successiva. L'ordinanza dovrà essere notificata al terzo almeno circa dieci giorni antecedenti alla nuova udienza. Se il terzo deciderà di non comparire alla nuova udienza o a seguito di comparsa, non renderà la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini previsti dal creditore, verrà considerato non contestato. In questo modo il giudice proseguirà con l'assegnazione o la vendita delle cose dovuta dal terzo o dei creditori.
La dichiarazione potrà essere effetuata sia di persona che mediante procuratore speciale, sia con il difensoore, purché questi sia munito di procura speciale.
Quindi, per spiegare meglio questo aspetto, possiamo dire che se il terzo pignorato deciderà di non inviare al creditore la lettera contenente la dichiarazione delle somme o beni dei quali è debitore, dovrà essere presentata innanzi al giudice, se non si vuole che il credito pignorato presso questo venga considerato non contestato e, per effetto di questo, che il terzo debba pagare somme o beni per i quali non è debitore.


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