Concordato Preventivo

La partecipazione alle gare in presenza di concordato


Questo è quanto dice l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Bisogna, dunque, distinguere, stando a quanto previsto dalla Legge Fallimentare (R.D. 16.3.1942, n. 267), modificata di recente, tra:
1. il concordato preventivo "ordinario";
2. il concordato preventivo "con continuità aziendale";
3. il concordato preventivo "in bianco".

1. Partendo dalla domanda di ammissione al concordato e arrivando al decreto di omologazione, le imprese rientrano nell'operatività della causa ostativa prevista dall'art. 38, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti. Da ciò discende che non è possibile conseguire l'attestazione (art. 78, D.P.R. n. 207/2010). Le imprese già qualificate, sottoposte a concordato preventivo "ordinario", sono, dunque, sottoposte al procedimento di accertamento del possesso dei requisiti (art. 40, comma 9-ter del Codice dei contratti);
2. La seconda ipotesi è sicuramente più complicata. In questa l'impresa prosegue l'attività "in qualunque modo, o in capo allo stesso imprenditore o in capo a terzi.". Tale procedura non consente la risoluzione dei contratti in corso e permette, purché vi sia l’autorizzazione del Tribunale, la partecipazione alle procedure di gara, giacchè non comporta la decadenza della qualificazione.
Il deposito della domanda di ammissione non è un elemento che impedisce la verifica triennale o il rinnovo/conseguimento dell'attestazione di qualificazione. La SOA ha in ogni caso l'obbligo di controllare lo svolgersi della procedura concorsuale, per poter verificare il mantenimento del requisito. Una volta ammesse alla procedura, le imprese possono dimostrare la presenza del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. a) nel momento in cui viene rilasciato l’attestato di qualificazione, con la precisazione che la relazione con cui un professionista incaricato attesta la conformità del piano e la "ragionevole capacità di adempimento del contratto", e la dichiarazione di impegno di altro operatore in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto (art. 186-bis, comma 5 della legge fallimentare), sono sicuramente  riferite alla sola fase di gara;
3. L'ultima ipotesi, che è stata prevista dal "Decreto Sviluppo 2012" (D.L. n. 83/2012), ha riconosciuto al debitore la facoltà di depositare, presso la cancelleria del Tribunale competente, un ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, andando a riservarsi la produzione successiva, nel termie fissato con decreto dal giudice, la proposta e il piano concordatario, oltre ai documenti previsti dall'art. 161 della Legge Fallimentare.
Questa ipotesi, stando all'autorità, è del tutto una causa ostativa per la qualificazione nonché presupposto per assoggettare l'impresa al procedimento di accertamento del possesso dei requisiti (art. 40, comma 9-ter del Codice dei contratti).


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