Esecuzioni

La legge 10 novembre n.162/2014: novità


Il decreto reca "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile". La legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 261.

L'entrata in vigore della legge di conversione

Ai sensi dell'art 1 della legge di conversione, al comma 2, "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale", per inciso, leggasi 11 novembre 2014.
Va detto, però, che ci sono una serie di disposizioni che entreranno in vigore in via successiva.
Dovremo, infatti, prendere in considerazione un termine, quello di 30 giorni dall'entrata in vigore della medesima, ovvero giovedì 11 dicembre 2014. Per quanto concerne le esecuzioni, tale termine vale:

  1. per le nuove modalità di "Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione", ai sensi dell'art. 18 - nuovo 492-bis c.p.c. e conseguente sanzione, dove bisognerà guardare bene all'art. 164-ter., “Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo”, senza dimenticare la normativa sulla cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca;
  2. per la competenza territoriale dell’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli ex art.19 e per l'espropriazione forzata avverso la pubblica amministrazione. E' stata inserita la norma, in base alla quale per l’espropriazione forzata di crediti la competenza è del luogo in cui il debitore è residente, è domiciliato, dimora abitualmente, ha la sua sede;
  3. per la "Ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare" ex art. 19, nonché il Contributo Unificato, e per il procedimento con cui si esegue il pignoramento dei veicoli, motoveicoli e rimorchi registrati; il 609 c.p.c. sui provvedimenti sui mobili estranei all'esecuzione; la partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalita' telematiche disciplinata dall'art.155-ter delle disp. att. c.p.c.; le modalità per accedere alle banche dati previste dal 155-quater delle disp. att. c.p.c., il pignoramento presso terzi.

Più ancora nello specifico, vediamo che:
L’articolo 518, sesto comma, esecuzioni mobiliari presso il debitore, è così modificato:
“Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario  consegna  senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo  esecutivo  e  il precetto.  Il  creditore  deve  depositare  nella   cancelleria   del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a  ruolo, con copie conformi degli atti di cui  al  periodo  precedente,  entro dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento  del  deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui  all’articolo  497  copia  del  processo  verbale  è  conservata dall’ufficiale  giudiziario   a   disposizione   del   debitore.   Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a  ruolo  e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente  comma  sono depositate oltre  il  termine  di  dieci  giorni  dalla  consegna  al creditore.”;
l'articolo 543, quarto comma, esecuzioni mobiliari presso terzi, è così modificato:
“Eseguita   l’ultima   notificazione,   l’ufficiale   giudiziario consegna  senza  ritardo  al  creditore  l’originale   dell’atto   di citazione.  Il  creditore  deve  depositare  nella  cancelleria   del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a  ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta  giorni  dalla  consegna.  Il  cancelliere  al momento  del  deposito  forma  il   fascicolo   dell’esecuzione.   Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a  ruolo  e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre  il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.”
L’articolo 557, esecuzioni immobiliari, è così sostituito:
“Art.  557  (Deposito  dell’atto  di  pignoramento).  -  Eseguita l’ultima  notificazione,  l’ufficiale  giudiziario   consegna   senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore deve  depositare  nella  cancelleria  del  tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con  copie conformi  del  titolo   esecutivo,   del   precetto,   dell’atto   di pignoramento e della nota di trascrizione entro  dieci  giorni  dalla consegna dell’atto di pignoramento. Nell’ipotesi di cui  all’articolo 555,  ultimo  comma,  il  creditore  deve  depositare  la   nota   di trascrizione  appena  restituitagli  dal  conservatore  dei  registri immobiliari. Il   cancelliere   forma   il   fascicolo   dell’esecuzione.   Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a  ruolo  e le copie dell’atto  di  pignoramento,  del  titolo  esecutivo  e  del precetto sono depositate oltre  il  termine  di  dieci  giorni  dalla consegna al creditore.”.
Sarà dunque l'avvocato a svolgere le attività proprie dell'ufficiale giudiziario, come il ritiro del verbale, dei titoli e precetto. Dovrà, inoltre, effettuare l'iscrizione a ruolo.
Dal 31 marzo 2015 tali depositi saranno fatti solo con modalità telematiche. Assieme alle note di iscrizione a ruolo  devono essere depositati, allo stesso modo, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli  518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma,  c.p.c.
Sono, invece, escluse dal termine predetto le seguenti disposizioni, che dovranno ritenersi, or dunque, applicabili immediatamente:
Art. 155-sexies.Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l’esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui ;
Art. 164-bis. Infruttuosità dell’espropriazione forzata. Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.
Al co. 9 dell'art . 7 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 605, si aggiunge: “Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall’autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l’autorità giudiziaria si avvale per l’accesso dell’ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.”
Invece, trascorsi 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero dal 9 febbraio 2015,  entrerà in vigore il nuovo sistema di monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali.


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