Attraverso la modifica dell'art. 161 l.f. avvenuta con il d.l. 83\2012 convertito con l. 134\2012, il contenuto della domanda di concordato preventivo è stato modificato in parte. Ora l'imprenditore può optare per la richiesta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis. La nuova domanda di concordato ha un contenuto molto particolare.
La domanda si propone mediante ricorso, che deve essere sottoscritto dal debitore e comunicato al pubblico ministero. Se si tratta di una società sarà un po' più complesso individuare i soggetti che devono sottoscrivere il ricorso, ed infatti:
1. nelle società di persone, sono i soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
2.nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, il piano deve essere sottoscritto dagli amministratori.
La competenza per materia e per territorio è del tribunale del luogo dove c'è la sede principale dell'impresa; il foro competente non muta anche se la sede principale è stata trasferita in altro luogo, ma solo se il debitore deposita il ricorso nell'anno dal trasferimento della sede; se invece è trascorso più di un anno dal trasferimento, il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del tribunale del luogo dove si trova la nuova sede.
Nel ricorso il debitore dovrà chiedere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, dovrà illustrare il piano attraverso cui intende superare la situazione di crisi o di insolvenza, la sua stessa situazione di crisi o di insolvenza.