Il Tribunale fallimentare: la decisione - parte 2
In caso di vizio della notifica del decreto o di nullità della comunicazione, tale vizio può essere fatto valere con il reclamo previsto dall’art. 18 l.f. contro la sentenza di fallimento.
Art.18 co. 1 “Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni”.
I termini della procedura possono essere poi abbreviati dal presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 15 l.f. con decreto motivato, se vi sono particolari ragioni di urgenza.
In queste ipotesi, il presidente del tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza vengano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo.
L’ istruttoria prefallimentare volta ad accertare la sussistenza dei presupposti per dichiarare il fallimento può chiudersi con:
Una decisione di accoglimento
Una decisione di rigetto
Nel corso della stessa potrebbero, inoltre, sorgere delle necessità cautelari. Il tribunale, può, allora, su istanza di parte emettere provvedimenti cautelari o conservativi volti a tutelare il patrimonio o l’impresa stessa, con efficacia limitata alla durata del procedimento. La sentenza che dichiara il fallimento può confermarli, oppure possono essere revocati con il decreto che rigetta l’istanza.
L’audizione delle parti può, inoltre, essere delegata al giudice relatore.