Liquidazione Coatta Amministrativa

L'opponibilità  decorre dal giorno del decreto


Si tratta di una iniziativa della s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa che agiva in giudizio nei confronti di un soggetto, andando a chiedere la declaratoria di inefficacia di due atti di compravendita; in subordine, si era poi chiesto di dichiarare simulati gli atti di quietanza di pagamento del prezzo pattuito, con condanna al pagamento ed alla riconsegna dei beni.

Successivamente all’atto di citazione, la s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa chiedeva nei confronti del convenuto l'inefficacia degli atti di compravendita, causa trascrizione presso la Conservatoria Immobiliare cinque giorni dopo la dichiarazione di insolvenza della società.

Il Tribunale aveva dichiarato la nullità degli atti di vendita immobiliare e aveva condannato la convenuta a riconsegnare gli immobili a favore della s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa.

La Corte d’appello ha, poi, respinto la domanda di nullità degli atti di compravendita mentre ha ritenuto che gli atti erano stati trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari successivamente alla sentenza con la quale il Tribunale aveva dichiarato lo stato di insolvenza, nel medesimo giorno in cui era stato emesso il decreto ministeriale per assoggettare la società alla liquidazione coatta amministrativa, che va a fissare la data a partire dalla quale si individua l'opponibilità degli atti oggetto di trascrizione, non rilevando allo scopo la data di pubblicazione del provvedimento ministeriale, né la conoscibilità dello stesso, ma solo la sua giuridica esistenza.

Veniva presentato ricorso dal convenuto, contestando le conclusioni della Corte d’appello.

La Cassazione ha rigettato il ricorso, andando ad osservare come non si possa aderire all'interpretazione offerta dalla società, secondo la quale, essendo nella specie stata emessa dal Tribunale la dichiarazione dello stato di insolvenza in data antecedente al provvedimento di messa in liquidazione, bisognerebbe far riferimento alla data della sentenza che accerta l'insolvenza. Al contrario si realizzerebbe una evidente disparità di trattamento con il fallimento, sempre che questa interpretazione contrasti con quanto disposto dalla legge (art.200 legge fall.) che rende applicabili, tra gli altri, l'art.45, "dalla data del provvedimento di liquidazione...".

L'interpretazione offerta andrebbe a contrastare con l'art. 200 citato, laddove fa riferimento al prodursi degli effetti richiamati "dalla data del provvedimento di liquidazione...", ancor più chiaro di quanto previsto dall'art.45 legge fall., in ogni caso interpretato nel senso che ai fini dell'opponibilità al Fallimento, l'atto non soltanto deve avere data certa, ma deve essere stato trascritto in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 337/1998, si era pronunciata bene o male seguendo una soluzione affine.

Dunque, secondo la Cassazione, la data, a partire da cui si individua l’opponibilità degli atti, oggetto di trascrizione, è il giorno in cui viene emesso il decreto ministeriale di assoggettamento della società alla liquidazione coatta amministrativa, non rilevando, invece, il giorno di pubblicazione del provvedimento ministeriale o la sua conoscibilità.