Concordato Preventivo

L’omologazione del concordato


Sindacato del Tribunale 

Successivamente all’approvazione del concordato da parte dei creditori in sede di adunanza, questo deve essere sottoposto all’omologa del Tribunale. 
Detta omologa deve intervenire entro il termine di 6 mesi dalla presentazione del ricorso, termine prorogabile una sola volta di 60 giorni.  
Come noto, infatti, l’art. 180 l.f. dispone che “Se il concordato è stato approvato dai creditori, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa una udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale disponendo la pubblicazione e la notificazione a cura del debitore al commissario giudiziale e ad eventuali creditori dissenzienti.”
Il Tribunale, quindi, attraverso l’omologazione effettua un controllo meramente formale del concordato, ossia valuta se la crisi può essere legittimamente regolata dal debitore attraverso lo strumento del concordato piuttosto che attraverso la procedura di fallimento. Non entra, quindi, nel merito della proposta.
Ciò è stato anche ribadito recentemente dalla Corte di Appello di Genova la quale ha affermato che: “nel giudizio di omologazione del concordato, il controllo del Tribunale non si estende al merito, giacché la valutazione del contenuto della proposta concordataria, riguardando il profilo della convenienza, è devoluta ai creditori, sulla base del parere inerente ai presumibili risultati della liquidazione formulato dal curatore e dal comitato dei creditori.
 

Mancanza o proposizione di opposizioni 

Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno 10 giorni prima dell’udienza fissata.
Nel caso in cui non siano proposte opposizioni il Tribunale provvederà sulla omologazione del concordato solo dopo aver verificato: 
  • la regolarità della procedura;
  • l’esito della votazione, attraverso un controllo sull’esattezza dei conti, sulla regolarità della votazione e sui soggetti ammessi al voto. 
Nel caso, invero, in cui siano state proposte opposizioni il Tribunale dovrà esaminarle, disponendo i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio. Al termine potrà decidere se omologare o respingere il concordato preventivo. 
 

La decisione del Tribunale

Come anticipato il tribunale può decidere di omologare, o meno, il concordato, non potendo modificare in nessun modo il contenuto della proposta. 
Nello specifico:
  1. se respinge la richiesta di omologazione: provvede con decreto motivato. Su istanza del creditore o su richiesta del Pubblico Ministero, verificati i presupposti di fallibilità e dello stato di insolvenza, pronuncia, contestualmente al decreto, sentenza di fallimento del debitore.
  2. se, invero, accoglie la domanda emette decreto di omologazione non soggetto a gravame. In questo caso il decreto dovrà essere comunicato al debitore e al commissario giudiziale che provvederà a darne notizia ai creditori. 
Entrambi i decreti devono essere motivati. 
 

Effetti dell’omologa

Attraverso l’omologa del concordato, l’accordo esplicherà effetti obbligatori per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso e gli effetti dell’accordo stipulato tra il debitore e i suoi creditori potranno essere fatti valere anche rispetto ai terzi
 
 

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