I poteri dell’imprenditore nella gestione dell’impresa
Un’altra importante novità introdotta dal d.l. 83/2012 tra le molteplici che abbiamo più volte indicato, riguarda, questa volta i poteri dell'imprenditore durante la procedura che interessa la gestione dell'impresa.
Dal momento del deposito della domanda e fino al decreto che ammette l’imprenditore-debitore alla procedura, questi sostanzialmente conserva la gestione dell'impresa; è infatti stabilito, ex art. 161 l.f., che in tal periodo l'imprenditore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, senza autorizzazione del tribunale. Mentre per gli atti urgenti di straordinaria amministrazione deve essere preventivamente autorizzato dal tribunale. I crediti di terzi che sorgono durante tale periodo sono prededucibili ex art. 111.
Particolari obblighi vengono poi previsti per l'imprenditore durante queste fasi. Il tribunale, infatti, impone all'imprenditore-debitore degli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore dovrà adempiere fino alla scadenza del termine fissato. Se l'imprenditore non osserva questi obblighi il concordato preventivo sarà dichiarato, dunque, inammissibile.
Sarà anche inammissibile la domanda di concordato presentata con riserva da depositare successivamente alla documentazione o chiedere la ristrutturazione dei debiti, quando l'imprenditore nei due anni precedenti, ha presentato un’ analoga domanda alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.