Esecuzioni

L'importanza del titolo esecutivo nell'esecuzione forzata


Cercheremo di capire, dunque, che cos’è un titolo esecutivo e di cosa ha bisogno.

L’esecuzione forzata si fonda sull’esistenza di un titolo esecutivo. Questa qualità viene attribuita dal legislatore ad atti eterogenei, dove l’unico criterio di riconoscimento resta quello formale. Dunque sono titoli esecutivi tutti quelli che la legge definisce come tali.

Quali sono i titoli esecutivi ai sensi dell’art. 474 c.p.c.?

  • le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva sono detti titoli giudiziali. Tra gli “altri atti” si include il verbale di conciliazione, il ruolo d'imposta;
  • le scritture private autenticate, limitatamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali e gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; sono titoli stragiudiziali, idonei a fondare esclusivamente l'esecuzione per espropriazione forzata;
  • gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

Quali caratteristiche deve avere il titolo esecutivo? Il diritto deve essere certo, liquido ed esigibile.

La liquidità fa riferimento ai diritti aventi ad oggetto la dazione di denaro o di cose fungibili, che devono essere quantificati in una determinata somma o quantità risultante dallo stesso titolo esecutivo.

L'esigibilità fa riferimento al fatto che il diritto non debba essere soggetto a termine (non ancora scaduto) o a condizione sospensiva (non ancora avveratasi).

La certezza si riferisce all'esistenza del diritto incorporato dal titolo esecutivo. Ovvero essa è l'esigenza che il diritto sia compiutamente determinabile, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, in base al titolo esecutivo.

Esiste, inoltre, il titolo esecutivo europeo. Il regolamento 805/2004, in vigore dal 2005, prevede che nelle stesse materie in cui si applica il regolamento 44/2001, le decisioni giudiziarie, le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici formati in uno Stato dell'Unione europea, relativi a crediti non contestati, sono riconosciuti ed eseguiti negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al loro riconoscimento. Il credito si considera non contestato quando:

– il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa davanti al giudice nel corso di un procedimento giudiziario;

– il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario;

– il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d'origine;

– il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico.


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