La nuova espropriazione verso terzi, come sappiamo, ha portato a diverse modifiche che è il caso di analizzare. La disciplina, infatti, risulta ampiamente toccata da tale riforma. Uno degli aspetti più interessanti riguarda l’ingiusta compressione dei diritti dei terzi.
Immaginiamo una situazione di questo tipo: che il creditore deduca nella propria citazione un rapporto credito-debito tra il proprio debitore e il debitore del debitore che in realtà non esiste più; il debitor-debitoris, cui sia stato regolarmente notificato l'atto di citazione, non si presenti perché si trova impossibilitato e magari lo potrà dimostrare; il debitore si guardi bene dal rilevare alcunché, peraltro avendo niente da perdere; il giudice dell'esecuzione, stante la disciplina novellata, assegni il credito e pertanto il creditore ottenga il titolo esecutivo e lo notifichi al terzo pignorato; il procedimento e gli atti siano regolari e conformi.
Per l'art. 548 co.3 c.p.c. così come modificato “il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.
Nel momento in cui viene meno la causa di impossibilità, il terzo rileva che gli è stato notificato l’atto e che il rapporto credito-debito non è mai esistito oppure è venuto meno in tempi che non erano sospetti.
Il rimedio previsto dalla legge è l'opposizione agli atti esecutivi, che ha a che fare con il quomodo dell'esecuzione e non con l'an della stessa ed è pertanto collegato ad un termine perentorio (20 giorni) che nell'altro non è richiesto.
Stando a questa ipotesi limite, sembrerebbe che l’esigenza di accelerazione-semplificazione si possa risolvere a danno dei diritti dei terzi incolpevoli. Di certo, tale esito non sembra accettabile.
Sarebbe quindi necessaria un'indicazione non più “...almeno generica” del credito bensì precisa dello stesso, in modo da renderlo verosimile o presumibile anche in assenza di contraddittorio, pur attesa la limitata efficacia dell'accertamento del giudice dell'esecuzione.
In tal modo, però, il rischio del silenzio-assenso, non sarebbe scongiurato nel momento in cui si va ad accertare un rapporto di credito-debito tra due soggetti che non han mai avuto a che fare tra loro. Solo la disponibilità di un giudizio a cognizione piena può scongiurarlo.
Se il terzo pignorato, a differenza del debitore e del terzo assoggettato alla esecuzione, non è compreso nei soggetti che sono legittimati a proporre le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, a norma del titolo quinto, capo primo, del codice di procedura civile e se il terzo ha reso la dichiarazione e non sono sorte su questa contestazioni, le novità qui presenti aprono una ferita importante nell’intero sistema.