Fallimento

L'amministratore nel fallimento della società


La posizione degli amministratori della società

Circa l’istanza di fallimento la legge non specifica a chi spetta ai sensi dell’ art. 14 l.f. nel caso di società; si può far riferimento all’art. 152 l.f. il quale spiega chi sono i soggetti che possono chiedere, nel caso di società, il concordato fallimentare; per le società di capitali e cooperative la richiesta di fallimento spetta agli amministratori, anche se questi devono convocare l'assemblea straordinaria prima di decidere in proposito; per le società di persone ricordiamo che il fallimento della società di persone porta al fallimento dei soci illimitatamente responsabili; si va quindi da coloro che sostengono che sia sufficiente la maggioranza assoluta del capitale, a chi ritiene, invece, necessaria l'unanimità.

Per quanto riguarda la posizione degli amministratori della società: il fallimento si estende agli amministratori. Il fallimento della società non comporta, però, il fallimento degli amministratori se non sono anche soci di una collettiva a responsabilità illimitata. Per quanto riguarda gli obblighi degli amministratori, gli amministratori e i liquidatori sono sottoposti agli stessi obblighi del fallito previsti dall'art. 49 l.f. devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.

Circa la responsabilità degli amministratori nelle società di capitali gli amministratori e i liquidatori possono rispondere penalmente per il reato di bancarotta; possono poi essere sottoposti, come  i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori, ad azione di responsabilità (artt. 2393 e 2394 c.c.).

L'azione di responsabilità è esercitata dal curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori.

Poteri degli amministratori: essi possono proporre reclamo contro la dichiarazione di fallimento
(art. 147 l.f. comma 6)

 

(Segue)

Parte 1


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