Esecuzioni

L'affittuario non può esercitare opposizione di terzo


Non sarebbe legittimato all'opposizione di terzo l'affittuario di un'azienda che include i beni mobili oggetto della procedura esecutiva. Ciò ha stabilito la Sezione Terza della Corte di Cassazione con la sentenza 31 agosto 2011, n. 17876. L’opposizione di terzo è disciplinata dall'art. 619 c.p.c., in virtù del quale "Il terzo che pretende di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni".

La Corte di Cassazione ritiene che la menzione "proprietà o di un altro diritto reale", che è contenuta nella disposizione appena analizzata, si deve ritenere semplificativa, giacchè la legge ha assunto la proprietà come modello di altri diritti, stante il carattere prevalente che tale diritto ha sul diritto o sulla pretesa del creditore procedente.

Di conseguenza se al di là dei diritti reali, vi sono altri diritti che possono essere prevalenti o maggiori rispetto a quelli che ha il creditore in esecuzione sulla cosa, anche ai titolari di questi diritti si deve dare la possibilità di utilizzare l'opposizione di terzo di cui all'art. 619 c.p.c.

La legittimazione relativa all’opposizione deve essere estesa anche a chi diviene il titolare di alcuni particolari diritti di credito relativamente alla cosa oggetto dell'esecuzione con riferimento ai diritti di credito, il criterio della prevalenza si precisa e si integra con l'altro criterio del rapporto diretto con la cosa, in modo che occorre aver riguardo non ad un generico diritto di credito, ma a quel diritto che sia suscettibile di soddisfarsi sulla cosa oggetto dell'esecuzione, ovvero a quel diritto che deve avere efficacia reale.

Allo stesso modo, però, la prevalenza del diritto di credito sulla pretesa del creditore procedente non può essere riconosciuta alla locazione ed al comodato, giacché questi ultimi non sono titoli giuridicamente idonei a legittimare il diritto allegato dal terzo.

Stando a quanto si è confuso, a causa dell’identità dei presupposti e degli elementi essenziali dei negozi, deve essere estesa anche ai contratti di affitto di azienda, ovvero quello azionato nella fattispecie dall'opponente, se non altro quando si tratta esclusivamente di beni mobili che ne sarebbero oggetto. Da ciò ne segue che non è legittimato all’opposizione di terzo l'affittuario di un'azienda che comprenda i beni mobili oggetto della procedura espropriativa.


News correlate

Pignoramento del TFR
Notizie > Esecuzioni






Il Portale delle vendite pubbliche
Notizie > Esecuzioni