Concordato Preventivo

IVA in accordo concordato preventivo


Stando alle principali novità che sono state introdotte dalla legge di bilancio 2017 all’art. 182-ter della legge fallimentare, che disciplina e regolamenta la transazione fiscale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, la stessa transazione che il debitore deve proporre per poter ricorrere agli istituti di cui sopra può oggi riguardare anche il credito sull’Iva. Non è questa, inoltre, l’unica novità in materia: è infatti precisato che la proposta di concordato o l’accordo di ristrutturazione possano prevedere anche la soddisfazione parziale di un credito tributario o di un contributo privilegiato prendendo come parametro il valore di mercato, e con la conseguenza che, dunque, la soddisfazione parziale avverrà in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, con riferimento al valore di mercato attribuibile ai beni, indicato nella relazione del professionista. Infine, se viene proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito “degradata” a chirografario dovrà essere inserita in specifica classe.

Le nuove disposizioni 2017

Sulla base delle nuove disposizioni che sono entrate in vigore lo scorso 2 gennaio 2017, dunque, la transazione fiscale diviene obbligatoria, nel senso che il soggetto che è debitore, esclusivamente attraverso la proposta che può presentare in base all’articolo 182-ter della legge fallimentare (come modificata dalla legge di bilancio 2017), può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali.

Si tenga comunque conto che il consenso da parte del Fisco non viene ritenuto comunque indispensabile per l’omologazione del concordato, dato che la falcidia del credito fiscale può intervenire anche in presenza del voto contrario dell’amministrazione finanziaria. La votazione non favorevole da parte del Fisco – ricordava inoltre un interessante spunto da parte del quotidiano economico finanziario Il Sole 24 Ore - non impedisce inoltre l’omologazione del concordato, ammesso che – come intuibile – sia comunque raggiunta la prescritta maggioranza.

Estensione del beneficio al credito Iva

Ad ogni modo, appare bene evidente come la più interessante novità contenuta nella riforma di questa parte di legge fallimentare sia costituita dall’estensione del beneficio anche al credito Iva, valutato che la precedente formulazione della norma stabiliva, fra l’altro, che la proposta di transazione fiscale poteva prevedere solamente la dilazione di pagamento del tributo Iva, non la falcidia del credito, disposizione in seguito estesa anche alla ritenute previdenziali effettuate e non versate. Falcidia del credito fiscale che, in relazione alla parte privilegiata, segue le regole generali che sono state già dettate dall’articolo 160, comma 2, della legge fallimentare, con la norma che dispone che la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un’apposita classe. È dunque la prima espressa previsione normativa di classazione obbligatoria di un credito nell’ambito del concordato preventivo – ricorda ancora il quotidiano.


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