Espropriazione

Italia non deve risarcimento per espropri ad esuli istrani


La violazione fu compiuta dalla ex Jugoslavia, l’Italia fuori, questo è quanto la Cassazione a Sezioni Unite. Le richieste degli esuli si scontrano, dunque, con una pietra tombale. Lo Stato Italiano non farà dei risarcimenti ulteriori agli istriani, fiumani e dalmati che hanno perso i propri beni nei territori ceduti alla Jugoslavia con il Trattato di Pace del 1947, espropriati o nazionalizzati dal governo jugoslavo.

Com’è partita la vicenda? La Corte si è pronunciata sul ricorso presentato da alcuni esuli, e loro eredi, che avevano presentato istanza alla presidenza del Consiglio e al ministero dell’Economia giudicando le somme versate loro come indennizzo tardive.
Questo furono stabilite solo con il trattato di Osimo del 1975, reso esecutivo negli anni '80 e irrisorie.

C’è stato un precedente di recente, una sentenza del 2004 della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo sui risarcimenti da parte della Polonia dopo gli accordi presi con le Repubbliche Sovietiche, i ricorrenti avevano portato in tribunale, a Trieste, lo Stato chiedendo di giudicare sul loro diritto al risarcimento relativo alle conseguenze dell’accordo di pace dopo la seconda guerra mondiale, perdendo sia in primo grado che in appello.

La Cassazione con la sentenza 8055, udienza del 25 marzo, ha sottolineato come in effetti ci sia stato un diritto soggettivo della parte nei confronti della pubblica amministrazione, ma ciò non ha limitato le scelte del legislatore nel determinare la misura dell’indennizzo. L’intervento, di fatti, è  ispirato a criteri di solidarietà della comunità nazionale, e non ha obblighi di natura risarcitoria per un fatto illecito, non imputabile allo Stato italiano.
E’ stata la Jugoslavia di quei tempi con la propria politica di nazionalizzazione, a procedere ad espropriare anche i beni appartenenti a cittadini di nazionalità italiana.
Lo Stato italiano non ha effettuato la violazione, poiché i beni dei cittadini italiani sono stati espropriati a opera di uno Stato straniero, al quale il territorio su cui essi si trovavano è stato ceduto dall’Italia, soccombente nel conflitto bellico.

E in tutto ciò, secondo le Sezioni Unite il caso è diverso da quello giudicato dalla Corte Europea, che fa riferimento ad un accordo tra due Stati usciti vincitori dal conflitto, riguardante la frontiera orientale della Polonia e gli accordi con l’Ucraina, la Bielorussia e la Lituania, dove è lo stato polacco a doversi assumere la responsabilità di una specifica obbligazione di risarcimento nei confronti dei propri cittadini.


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