Fallimento

Istanza di fallimento: forma, contenuto e rinuncia


Per ottenere la dichiarazione di fallimento di un’impresa in stato di insolvenza, è necessario presentare una istanza di fallimento. Il citato atto dà impulso alla procedura fallimentare nei confronti dell’imprenditore commerciale che si trovi, come detto, in stato di insolvenza.

L’istanza di fallimento: quali sono i soggetti legittimati a presentarla?

L’istanza di fallimento, ai sensi dell’articolo 6 della Legge Fallimentare, può essere presentata dall’imprenditore/debitore stesso, dal Pubblico Ministero oppure da uno o più creditori.

Istanza di fallimento presentata dall’imprenditore: i documenti a corredo

Quando l’istanza di fallimento viene presentata dall’imprenditore, egli è obbligato – ai sensi dell’articolo 14 della Legge Fallimentare – a depositare insieme all’istanza anche la seguente documentazione:

  • scritture contabili e fiscali obbligatorie: tali documenti devono essere relativi ai tre esercizi precedenti oppure possono riguardare l’intera “vita” dell’azienda;
  • l’elenco nominativo dei titolari di diritti reali e personali su beni in possesso dell’imprenditore con la relativa indicazione delle cose e del titolo da cui sorge il diritto;
  • lo stato estimativo e particolareggiato delle attività;
  • L’indicazione dei ricavi lordi relativi agli ultimi tre esercizi;

Istanza di fallimento: quando è necessario il patrocinio del difensore

Quando è l’imprenditore a richiedere l’avvio della procedura fallimentare, non è necessario il patrocinio di un avvocato difensore. In tal caso, infatti, il ricorso potrà essere presentato anche personalmente dall’imprenditore. In caso di società di persone, inoltre, il ricorso potrà essere presentato dai soci oppure dall’amministratore della società. Se si tratta di una società di capitali, l’istanza di fallimento può anche essere presentata dai liquidatori.  Quando, invece, l’istanza di fallimento viene presentata da uno o più creditore è necessaria l’assistenza di un avvocato difensore.

Istanza di fallimento: quando può essere presentata dal Pubblico Ministero?

Il Pubblico Ministero può presentare l’istanza di fallimento soltanto in presenza delle due fattispecie previste dall’articolo 7 della Legge Fallimentare. In particolare, i due casi stabiliti dalla citata norma sono i seguenti: “1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore; 2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.”

Istanza di fallimento: la particolare ipotesi prevista dall’articolo 147 L.F.

Per completezza di trattazione, non possiamo dimenticare quanto previsto dall’articolo 147 comma 4 della Legge Fallimentare. La citata norma prevede, infatti, la possibilità di presentare istanza di fallimento nella particolare ipotesi in cui viene scoperta – dopo la dichiarazione di fallimento - l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili. In questa ipotesi, infatti, come stabilito dal 4° comma dell’articolo 147 L.F., “Il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi”.

Istanza di fallimento: la forma e il contenuto

L’istanza di fallimento deve essere presentata in forma di ricorso. Essa deve inoltre indicare tutte le prove poste a sostegno della richiesta di fallimento. In particolare, il ricorrente deve provare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che la Legge prevede ai fini della dichiarazione di fallimento. Al ricorso dovrà essere poi allegata tutta la documentazione che “aiuti” il Tribunale ad evincere lo stato di insolvenza dell’imprenditore. Il ricorso dovrà essere corredato di nota di iscrizione a ruolo nonché della ricevuta di versamento del contributo unificato. Tra gli altri documenti da allegare al ricorso e da depositare presso la cancelleria del Tribunale ricordiamo anche:

  • la copia dell’ultimo bilancio oppure la situazione patrimoniale aggiornata;
  • la visura aggiornata della Camera di Commercio;
  • il certificato camerale sui protesti nel caso in cui l’imprenditore risulti anche protestato;
  • il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo, fatture, atto di pignoramento) su cui si fonda il credito: il titolo esecutivo dovrà essere depositato in “originale” oppure “in copia conforme all’originale”;
  • un certificato contestuale dei soci: tale documento va presentato solo nel caso in cui l’istanza di fallimento riguardi una società di persone.

La rinuncia all’istanza di fallimento

Quando l’istanza di fallimento viene presentata da uno o più creditori, la Legge prevede la facoltà di rinuncia al ricorso. Il debitore potrà allora presentare la dichiarazione di “desistenza”: in presenza di tale documento, il Giudice non potrà più proseguire nell’accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore. In tal caso, il Giudice emetterà il decreto di archiviazione del procedimento.


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