Ipoteca

Iscrizione ipotecaria illegittima


Il Tribunale di Bari, Sezione Monopoli, con l'ordinanza 7 febbraio 2012, circa l’attitudine alla stabilità dei provvedimenti emessi in via cautelare che sono idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, si è espresso ritenendo ammissibile il provvedimento cautelare previsto dall’art. 700 c.p.c., volto ad ottenere la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria manifestamente illegittima, eseguita in assenza dei presupposti previsti dalla legge.

Art. 700 c.p.c.

Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo (1), chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto (2) in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile (3), può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei (4)ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito (5).

Il rimedio cautelare atipico di cui si sta parlando, che è diretto alla cancellazione dell’ipoteca, può essere visto come l’unico strumento cautelare che può essere utilizzato al fine di ottenere la cancellazione d’urgenza dell’ipoteca, in mancanza di uno strumento cautelare tipico che permetta di realizzare tale scopo.

Stando alla giurisprudenza maggiore, la tutela d’urgenza del diritto di credito può essere riconosciuta solo se si è di fronte ad un pregiudizio economico, che dipende dalla lesione del diritto oggetto della richiesta presentata in giudizio, non integralmente riparabile dal futuro risarcimento pecuniario del danno, come in genere succede se dal mancato adempimento della obbligazione pecuniaria deriva, come conseguenza immediata e diretta, lo stato di insolvenza o il fallimento del creditore. Oppure nei casi di impossibilità o estrema difficoltà di determinare esattamente la misura del risarcimento se gli effetti pregiudizievoli dovessero perdurare nel tempo, in modo da non poter mantenere quale sicura la reintegrazione della posizione giuridica che si presume sia stata lesionata.

Ora, tornando al caso di specie, la ricorrente, che era titolare di un’impresa individuale, in virtù dell’iscrizione ipotecaria illegittima sul suo immobile, non era in grado di accedere al credito per l’esercizio dell’attività d’impresa; la situazione aveva provocato alla donna un danno grave e difficilmente riparabile in termini monetari. Tutto questo perché era quasi impossibile dimostrare l’entità del danno sofferto.


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