Ipoteca

Ipoteche e pignoramenti Equitalia


Sono state recenti le pubblicazioni on line da parte dell'Agenzia dell'Entrate e di Equitalia che concernono  l’iscrizione dell' ipoteca sugli immobili e il fermo amministrativo dell'auto, per coloro che ricevereranno una cartella esattoriale e non pagheranno entro un certo lasso di tempo.

Quali sono le ultime novità in materia di ipoteca e di pignoramenti della prima casa

Negli ultimi anni c'è stato un vero e proprio approfondito intervento da parte del legislatore sull'ipoteca Equitalia. I maggiori interventi sono stati:
DL 2 marzo 2012, n. 16 (Decreto sulle Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento): con il quale si è deciso di aumentare da 8 mila a 20 mila euro il valore del debito che permette a Equitalia di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore. Inoltre, sono stati rimodulati i limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni in: 1/10 se lo stipendio o la pensione sono inferiori a 2.500 euro; 1/7 se l’importo è tra i 2.500 e i 5.000 euro; 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.
DL 21 giugno 2013, n. 69, art. 53 (Decreto sulle Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia): è stata focalizzata l'attenzione su una serie di modifiche relative all’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive che possono essere effettuate per la riscossione coattiva delle somme. Nello specifico Equitalia ha ordinato il divieto di pignoramento della prima casa, di quella che è la prima e unica casa di abitazione nella quale il debitore risiede anagraficamente, sono escluse da ciò le dimore di lusso; la possibilità di pignorare gli altri beni immobili è prevista solo per quei debiti che superano i 120 mila euro, dopo 6 mesi dall’iscrizione di ipoteca. Sono stati poi, ulteriormente previsti: l’impignorabilità dei beni strumentali all’attività d’impresa; il divieto di iscrizione del fermo amministrativo sui veicoli utilizzati per svolgere l’attività o professione; l’impignorabilità dell’ultimo stipendio/pensione affluito sul conto corrente del debitore.

Il caso della iscrizione dell'ipoteca della casa, cosa ci dice la guida di Equitalia

Dunque, per ciò che concerne l’iscrizione di ipoteca sulla casa, nella guida Equitalia possiamo apprendere con estrema chiarezza quanto qui indicato di seguito:, trascorsi 60 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale, se il contribuente non si è occupato di pagare attraverso la rateizzazione o non è stato emesso a tutti gli effetti un provvedimento  di sospensione o annullamento del debito, Equitalia è obbligata per  legge a compiere una serie di azioni per giungere alla riscossione degli importi richiesti  dagli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni ecc).

Indichiamo quali sono le procedure che possono essere attivate

Le procedure che possono essere attivate da Equitalia, a garanzia delle somme  non pagate, sono: l'ipoteca e il fermo amministrativo. Tutt'e due le misure devono essere sempre  precedute in tempo utile da avvisi ben precisi e comunicazioni.

Il fermo amministrativo delle auto targato Equitalia

Equitalia può ordinare il blocco  dei veicoli intestati al debitore attraverso l' iscrizione del fermo  amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (si dicono, in altri termini,  ganasce fiscali). Prima di procedere Equitalia dovrà inviare un preavviso di 30  giorni per permettere al contribuente  di avere un lasso di tempo ulteriore per poter scegliere come  regolarizzare la  sua posizione.

Nessun fermo auto invece può essere iscritto se viene dimostrato che il veicolo è necessario per lo svolgimento della professione dell’attività di impresa oppure è utilizzato o viene ad essere utilizzato per finalità di carattere assistenziale.

L'ipoteca secondo le nuove direttive

Per i debiti più importanti, che nel complesso, superano i 20  mila euro, Equitalia può iscrivere ipoteca su un bene immobile. Anche in tale caso verrà inviato un preavviso di 30 giorni durante i quali il contribuente potrà prendere la decisione di regolarizzare la propria posizione.

Il divieto di pignoramento e di vendita all'asta

E' stato fissato il divieto di pignoramento e vendita all’asta della prima e unica casa di proprietà dove il debitore vive e ha stabilito la propria residenza, purché, però, attenzione si tratti di un immobile di lusso. Per gli altri immobili il  pignoramento è possibile solo ed esclusivamente nel caso in cui si parli di debiti superiori a 120 mila euro.

Se è decorso un anno dalla notifica della cartella esattoriale senza che siano state attivate procedure, Equitalia dovrà provvedere ad a inviare un avviso di intimazione. Dalla data di notifica il contribuente ha in totale circa cinque giorni di tempo per:

  1. pagare il debito,
  2. rateizzare
  3. chiedere la sospensione della riscossione nei casi previsti dalla legge.

Una volta trascorso tale termine, Equitalia potrà attivare le procedure non ancora intraprese per poter recuperare gli importi non versati.


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