Ipoteca

Ipoteca su immobili conferiti in un fondo patrimoniale


Il procedimento nasce a seguito dell'impugnazione innanzi al giudice tributario di un'iscrizione di ipoteca legale, avente ad oggetto beni immobili del contribuente, appartenenti ad un fondo patrimoniale. Ai sensi dell’art 170 c.c.i relativi beni non possano essere aggrediti per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

L'agente della Riscossione ha opposto che sarebbe dovuto essere onere del contribuente dimostrare che i debiti per cui si stava procedendo non rientravano nel fondo patrimoniale. Era stato eccepito che tali debiti erano alla costituzione del fondo.

La Ctp ha accolto il ricorso ritenendo illegittima l'iscrizione ipotecaria. Sono stati prima analizzati i

presupposti per l'ammissibilità dell'esecuzione dei beni conferiti in un fondo patrimoniale.

E’ fondamentale che la fonte del debito, che consente al creditore di agire sui beni del fondo, debba avere un'inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia.

Il divieto di esecuzione ex articolo 170 C.c. è applicabile anche per i debiti contratti anteriormente alla costituzione del fondo, ferma restando la possibilità per il creditore di agire con l'azione revocatoria.

Si è dunque verificato se tale inerenza dei debiti sia caratteristica anche di quelli fiscali, che derivano da un reddito percepito e per il quale non sono state pagate le relative imposte.

A tal proposito viene rilevato come sia ovvio che detto reddito del soggetto sia servito per soddisfare i bisogni della famiglia. Ciò che andava verificato è se il debitore avesse pagato o meno le imposte del reddito prodotto attraverso i beni conferiti nel fondo destinati alla famiglia.

Nel caso di imposte non pagate il debito fiscale ha un‘inerenza diretta ed immediata coi bisogni della famiglia limitatamente alle imposte relative ai redditi prodotti dalle attività conferite al fondo. Solo per queste imposte l’agente della riscossione, se non versate, sarebbe legittimato ad agire esecutivamente sui beni conferiti nel fondo patrimoniale.

L’onere della prova è inoltre a carico del creditore.


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