Potrebbero, inoltre, intervenire nel processo esecutivo già intentato dagli altri creditori. In tutti i casi, il pignoramento successivo o l’intervento vengono realizzati in un certo momento, nel quale i creditori acquistano il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata su basi paritarie, tenendo conto esclusivamente delle cause di prelazione che assistono i crediti.
La riforma del 2005 ha previsto l’intervento dei creditori:
– muniti di titolo esecutivo oppure titolari di un diritto di pegno o di un diritto di
prelazione risultante da pubblici registri;
– anteriormente al pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati;
– titolari di un credito risultante dalle scritture contabili obbligatorie previste
dall'art. 2214 c.c.
Quando il credito si fonda su un titolo esecutivo, si considera certo, a prescindere dalle controversie che potrebbero sorgere quando si va a distribuire il ricavato. Il creditore, acquista poteri d’impulso nel procedimento.
Se il titolo esecutivo manca, diventa necessario interpellare il debitore, andando a provocare il riconoscimento del credito stesso, seppure ai soli effetti dell’esecuzione. Quando il debitore riconosce il credito, viene ammesso alla distribuzione del ricavato per il corrispondente importo. In caso contrario, può solo effettuare un accantonamento temporaneo delle somme che gli spetterebbero in sede di riparto, a condizione che ne faccia istanza e venga dimostrato di aver dato inizio, entro i 30 giorni successivi, all’azione che occorre per munirsi del titolo esecutivo.
Un’altra distinzione riguarda il tempo dell’intervento, per i creditori chirografari. Vi è un termine ultimo per ogni singola forma di espropriazione. Il creditore chirografario intervenuto tardivamente, sarà posposto a tutti gli altri creditori nella distribuzione del ricavato.
Il creditore che gode di un diritto di prelazione, invece, non subisce alcun pregiudizio dalla tardività.
Anche i creditori intervenuti tardivamente, se muniti di titolo esecutivo, possono dare impulso all’espropriazione.
Qualora il diritto di prelazione dovesse risultare dai pubblici registri, il creditore può essere avvertito dell’esecuzione sui beni oggetto di garanzia, altrimenti il diritto di prelazione si estingue, in virtù della vendita forzata dei beni stessi.
Il creditore ha l’onere di notificargli entro 5 giorni dal pignoramento un avviso dal quale deve risultare l’indicazione dello stesso creditore pignorante, del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e delle cose pignorate. Qualora dovesse mancare la prova di questo adempimento, il giudice non potrà provvedere sull’istanza di assegnazione o vendita.
Ogni creditore di un creditore che ha diritto alla distribuzione, può chiedere di essere a lui sostituito nella distribuzione. Si tratta di una sostituzione esecutiva che può avvenire in qualunque momento.