Liquidazione Coatta Amministrativa

Insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa


Il comitato di sorveglianza, l’autorità amministrativa e l’accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa

Il comitato di sorveglianza

È formato da tre o cinque membri che vengono scelti fra persone esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, generalmente fra i creditori. Svolge un’attività consultiva e di controllo, come il comitato dei creditori nella procedura fallimentare.

Autorità amministrativa

Viene individuata a seconda dei casi da  leggi speciali. Svolge funzioni analoghe a quelle del tribunale fallimentare e del giudice delegato.
Ai sensi dell’art. 195 se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Se l’impresa ha trasferito la sede principale nell'anno precedente all'apertura del procedimento, ciò non rileva ai fini della competenza. Il tribunale, successivamente adotta i provvedimenti conservativi opportuni. Ha poi l’obbligo di sentire il debitore e l’autorità governativa che ha la vigilanza sull’impresa. La sentenza viene comunicata entro 3 giorni all’autorità competente perché ordini la liquidazione. Viene poi notificata, affissa e pubblicizzata nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.

La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento. Il reclamo avverso la sentenza può essere proposto da qualunque interessato. Nel caso in cui il ricorso venga respinto, il tribunale deve emanare un decreto motivato avverso al quale è proponibile reclamo ex art. 22 l.f.