Concordato Preventivo

Inammissibilità della domanda di concordato preventivo presentata dopo la decisione sull’istanza di fallimento


Entro quale momento la domanda di concordato può essere introdotta?

Nell’approfondimento odierno tratteremo il tema del rapporto tra la procedura di concordato preventivo e la procedura di fallimento.
Nello specifico ci si è chiesto quale sia il termine ultimo entro il quale il debitore può depositare la domanda di concordato preventivo ove sia pendente anche il procedimento di fallimento.
Orbene, il debitore, depositando la domanda di concordato con riserva nelle more tra l’udienza in cui il giudice delegato riferisce la causa al Collegio e la data di pubblicazione della sentenza di fallimento, ha qualche possibilità di paralizzare il fallimento
Una volta intervenuta la deliberazione della causa di fallimento il debitore dichiarato fallito non può pretendere che la decisione così assunta sia revocata per il solo fatto di aver depositato domanda di concordato. 
Infatti, non è possibile pervenire ad una decisione di revoca della dichiarazione di fallimento se la pronuncia ha anticipato il deposito della domanda predetta.  
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17156/2016
Vediamo nello specifico cosa è stato stabilito. 
 

Inammissibilità: tardività della domanda di concordato

Se la domanda di concordato è stata depositata sia dopo la chiusura dell’istruttoria prefallimentare sia dopo che il Collegio ha già deciso sull’istanza di fallimento, la conseguente domanda di concordato preventivo proposta dal debitore deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva. 
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 17156/2016 ha stabilito infatti che: “La domanda di concordato preventivo proposta dopo la decisione sull’istanza di fallimento, ma prima della pubblicazione della relativa sentenza dichiarativa, è inammissibile, atteso che il momento della pronuncia di quest’ultima va identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre la successiva stesura della motivazione, la sottoscrizione e la conseguente pubblicazione non incidono sulla sua sostanza, né il fallendo può pretendere la revoca di una decisione già assunta e la retrocessione del processo alla fase istruttoria a seguito della tardiva presentazione di una domanda concordataria su cui il collegio non è più tenuto a statuire.
La Corte prosegue statuendo che è del tutto irrilevante che la sentenza dichiarativa di fallimento già deliberata sia stata pubblicata in data successiva al deposito della domanda di concordato. Gli effetti della sentenza decorrono dal momento della sua pubblicazione, ma ciò non toglie che il momento della pronuncia vada identificato con quello della deliberazione; la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia.  
Non potrà farsi dunque luogo al principio di continenza in base al quale se i due procedimenti di concordato e fallimento pendono innanzi allo stesso giudice deve essere stabilita la loro riunione ed il conflitto dovrà essere risolto dando priorità al procedimento di concordato rispetto a quello di fallimento.  
Infatti, per essere applicato questo principio è necessario che:
  • i due procedimenti siano entrambi pendenti;
  • che il procedimento di fallimento non sia stato ancora deciso. 
Orbene, alla luce della sentenza in oggetto è possibile concludere che il momento ultimo in cui è possibile depositare la domanda di concordato è quello anteriore all’effettiva pronuncia della domanda di fallimento.
 
 

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