Opposizione ed impugnazioni contro lo stato passivo parte 2
I motivi su cui fondano le ragioni degli attori relativamente ai procedimenti di cui abbiamo parlato nel precedente articolo, possono essere di vario tipo. Ad esempio, un creditore si è insinuato nelpassivo fallimentareutilizzando documenti falsi o il curatore potrebbe aver ammesso un credito per un valore che, in realtà, è superiore rispetto a quello effettivo.
Se la conoscenza di questi fatti avviene dopo che è trascorso il termine per proporre opposizione o impugnazione, ad esempio, sono trascorsi più di 30 giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 97 l.f., è prevista larevocazione, ovvero un’impugnazione straordinaria simile allo strumento previsto dall’art. 395 c.p.c.
Larevocazionepuò essere effettuata solo se i termini per proporre le altre impugnazioni sono scaduti, purché siano trascorsi 30 giorni dalla scoperta del documento o del fatto, ai sensi dell’art. 99 l.f.
Il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili una volta trascorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopra, successivamente, che essi sono stati una conseguenza di falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile.