Impugnazione degli atti del curatore e del comitato dei creditori
La procedura relativa all’impugnazione degli atti del curatore e del comitato dei creditori è disciplinata dall’art. 36 l.f.
I termini processuali che andremo ad illustrare non sono soggetti a sospensione feriale.
Il debitore fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato, contro gli atti di amministrazione del curatore, le autorizzazioni o dinieghi del comitato dei creditori e i comportamenti omissivi.
Per cosa possono proporre reclamo? La norma è chiara, violazione di legge ed omissione.
Il termine previsto è entro otto giorni dalla conoscenza dell’atto, o in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere.
La decisione del giudice avviene con decreto motivato, omesse le formalità che non sono indispensabili al contraddittorio.
Il ricorso avverso il decreto del giudice delegato deve essere presentato al tribunale entro otto giorni dalla data di comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale deciderà entro trenta giorni, dopo aver sentito il curatore e il reclamante, omesse le formalità che non siano necessarie al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame.
Nel caso di accoglimento del reclamo relativo ad un comportamento omissivo del curatore, quest’ultimo deve dare esecuzione al provvedimento; se invece il comportamento omissivo riguarda il comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di questo, accogliendo il reclamo.