Espropriazione

Imprese e banche, novità su pegno non possessorio e perdita degli immobili


Il decreto legge sulle banche recentemente introdotto nel nostro ordinamento, ha apportato alcune norme che puntano ad accelerare il recupero dei crediti da parte delle banche. Ma quali sono queste novità? Cerchiamo di vederci un po’ più chiaro, riassumendo i punti salienti della innovata disciplina.

Immobile a garanzia

Il punto di partenza più interessante è certamente legato alla possibilità, per la banca, di potersi rivalere sull’immobile dell’imprenditore (non solamente il fabbricato aziendale, ma anche l’abitazione non principale) dopo sei mesi dal mancato pagamento di tre rate di finanziamento, anche non consecutive. In altri termini, l’imprenditore può garantire l’inadempimento di un prestito con il trasferimento della proprietà di un immobile, sancendo che l’inadempimento si intende “quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive”, se mensili, “o per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata” se il rimborso è a rate superiori al mese. Dopo 60 giorni dal momento in cui il creditore dichiara di voler utilizzare la clausola, può rivolgersi al giudice per far nominare un perito che stimerà l’immobile, in vista della vendita.

Pegno non possessorio

Altra novità di interesse è il c.d. pegno non possessorio, in base al quale gli imprenditori possono costituire tale diritto sui “beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, ad esclusione dei beni mobili registrati”. Si noti che la garanzia deve naturalmente essere a forma scritta, e che al suo interno deve essere fissato “l’importo massimo garantito”. Il debitore potrà comunque utilizzare il proprio bene, iscritto all’interno del registro dei pegni non possessori presso l’Agenzia delle Entrate. Nell’ipotesi di inadempimento, il creditore potrà vendere, affittare o escutere o appropriarsi del bene.

Registro dei crediti a rischio

Altra novità è relativa all’istituzione di un registro dei crediti a rischio, ovvero di un registro pubblico delle procedure, cui cui può accedere la Banca d’Italia per ragioni di vigilanza ma anche i privati, con gli atti (tranne quelli più riservati) relativi a fallimenti, espropriazioni forzate immobiliari, amministrazioni straordinarie, accordi di ristrutturazione dei debiti. L’obiettivo del registro è quello di contribuire alla realizzazione di un mercato più moderno ed efficiente dei crediti deteriorati.

Rimborsi bond banche in crisi

Infine, una novità di interesse è relativa al noto tema del rimborso automatico dell’investimento compiuto dagli obbligazionisti di Banca Marche, Banca Etruria, CariFerrara, CariChieti, le quattro banche in crisi. Il rimborso automatico varrà fino all’80% del valore dell’investimento, tenendo conto della necessità di rispettare alcuni vincoli come i 35 mila euro lordi di reddito o meno di 100 mila euro di patrimonio mobiliare. Inoltre, l’investimento deve essere effettuato entro il 12 giugno 2014, data di entrata in vigore della direttiva sul bail-in. Il rimborso è stimato arrivare entro 2 mesi dalla richiesta. Chi tuttavia non potesse accedere al rimborso automatico poiché non rispetta i relativi requisiti, o non volesse accedere al rimborso perché preferisce ottenere maggiori soddisfazioni presso altre strade, può farlo ricorrendo alla prevista procedura arbitrale.


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