Se l'impresa attraversa una fase di crisi, è possibile che l'amministrazione finanziaria possa scegliere di ridurre le sanzioni. A confermarlo è una recente pronuncia da parte della Commissione Tributaria Regionale di Milano, che con sentenza n. 2516/2015 hanno ribadito la possibilità di ridurre le sanzioni in presenza di eccezionali circostante.
I criteri di determinazione della sanzione
Per comprendere quali possano essere tali eccezionali circostanze ci si può riferire all'art. 7 del d.lgs. 472/97, rubricato "criteri di determinazione della sanzione", laddove viene previsto che "nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali", e che "la personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali" e che infine la sazione può essere ridotta fino a metà del minimo, se ricorrono le "eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo" e la sanzione.
Tornando al caso in esame, la società ricorrente era in una condizione di forte crisi di liquidità, e proprio per tale motivo non riusciva a far fronte tempestivamente ai propri obblighi, con specifico riferimento a quanto attiene al versamento dell'imposta sul valore aggiunto periodica. Ne derivano i ritardi nella corresponsione dell'IVA, e le sanzioni di legge puntualmente irrorate.
Le motivazioni dei giudici
Ebbene, nella sentenza sopra accennata, i giudici hanno ritenuto che la crisi di liquidità dell'impresa possa essere considerata come una delle ipotesi di "eccezionale circostanza" che la legge chiama in causa, a giustificazione del mancato o del tardivo adempimento degli obblighi fiscali, permettendo così alla contribuente di accedere all'applicazione delle sanzioni ridotte, in misura pari alla metà del minimo.
Come intuibile, la condizione di crisi di liquidità di impresa è stata ampiamente documentata dal contribuente, che è riuscito a dimostrare il proprio stato di insolvenza, e che l'insolvenza era imputabile ad alcuni fattori di natura esogena, come la crisi del proprio settore di operatività, la perdita di alcuni clienti, la flessione del fatturato e, appunto, le conseguenti criticità di liquidità.
Inoltre, il contribuente è riuscito a dimostrare di aver tenuto un virtuoso comportamento sul profilo gestionale, essendo riuscito a mettere in essere ogni iniziativa utile per poter superare il momento di difficoltà gestionale, e tutelando in questo modo l'interesse dei propri creditori.
A dimostrazione di ciò, anche il fatto che, non appena manifestatasi l'insolvenza, il contribuente ha agito con tempestività implementando un piano di ristrutturazione che prevedesse la messa in mobilità di un terzo dei dipendenti, e la negoziazione di un piano di ristrutturazione dei debiti e un conseguente piano di risanamento attestato ex art. 67 l.f., che è stato poi ampiamente attuato attraverso convenzione di ristrutturazione del debito bancario. Non appena è stato possibile, il contribuente ha infine provveduto a effettuare i versamenti degli importi IVA che in precedenza erano stati omessi.
Alla luce di quanto sopra, i giudici hanno dunque ritenuto che le condizioni fossero "eccezionali", e utili per poter procedere alla riduzione della sanzione da parte dell'amministrazione finanziaria.