Da alcuni recenti forum tenuti da esponenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la stampa specializzata, è emerso che anche per gli immobili in fallimento la TASI deve essere versata alle scadenze ordinarie.
Differimento ai fini IMU
Il discorso è diverso per quanto concerne l'IMU. Una previsione introdotta in epoca ICI, con il comma 6 dell'art. 10 del d.lgs. 504/92, dispone che "per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili".
Dunque, il tributo deve essere versato entro 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento, per un ammontare pari all'imposta complessivamente dovuta, calcolata su anno o frazione di anno, dalla data della sentenze dichiarativa di fallimento alla data della cessione del bene, con obbligo a carico del soggetto curatore.
Differimento non possibile ai fini TASI
Il differimento, sulla base di quanto emerso dai forum sopra anticipati, non risulta però essere possibile per quanto concerne la TASI. In altri termini, come puntualmente commentato su ecnews.it, a prevalere è stata la tesi secondo cui in assenza di una previsione ad hoc in merito, pareva eccessivamente arbitrario sospendere il versamento della TASI per gli immobili coinvolti in una procedura fallimentare.
A conforto di quanto sopra è principalmente il differente presupposto impositivo: mentre ai fini IMU (tributo che può godere, come prioritariamente ricordato, del differimento), il soggetto passivo è unicamente il possessore, ai fini TASI viene interessato anche il soggetto detentore dell'immobile. Dunque, se risulta sensato rinviare la TASI, come già in vigore per l'IMU, una volta che il proprietario è fallito, quando il fallito deve corrispondere solo la TASI in qualità di conduttore dell'immobile, non è ipotizzabile alcun differimento, considerato che non dovrà essere disposta alcuna cessione dell'immobile.
Insomma, da quanto sopra si può lecitamente affermare che i versamenti TASI dovranno essere effettuati con riferimento alle scadenze ordinarie: l'acconto andrà pagato entro il 16 giugno, il saldo entro il 16 dicembre, utilizzando le consuete modalità genericamente previste.
Naturalmente, concludeva poi l'opportuno approfondimento di ecnews.it, emerge altresì la sostanziale situazione secondo cui, valutato che il presupposto del fallimento è l'insolvenza del soggetto, e che le scadenze IMU vengono appunto rinviate per mancanza di liquidità, è molto difficile che il fallimento possa vantare le risorse utili per poter adempiere alle obbligazioni della TASI. Quel che accadrà, pertanto, è che anche la TASI verrà recuperata successivamente alla vendita dell'immobile. Tuttavia, contrariamente a quanto avviene per l'IMU - dove si provvederà a versare la sola imposta - per il tributo sui servizi dovrà essere altresì necessario azionare il meccanismo del ravvedimento operoso.
Torneremo sull'argomento anche nel corso delle prossime settimane, evidenziano alcuni casi particolari e specifici.