Ciò è stato deciso dal Tribunale di Reggio Emilia nella sentenza del 25 febbraio 2014, in merito alla validità del pignoramento eseguito nei confronti di un trust immobiliare.
Il Giudice di merito ha sposato quanto detto dal G.E.. Tale provvedimento è stato pubblicato in diverse riviste giuridiche, nonché molto apprezzato dagli studiosi.
Su tale punto si è fermato il Tribunale di Reggio Emilia, rilevando come il diritto dei trust resti problematico, nonostante le molteplici decisioni a riguardo.
Bisognava chiarire se il trust fosse o meno un soggetto giuridico (così era stato inteso da parte del creditore procedente). Il Giudice di merito ha analizzato gli aspetti formali della notifica e dell'atto di trascrizione del pignoramento immobiliare, evidenziando come gli stessi avessero come destinatario “il Trust […] in persona del trustee” per la notifica; mentre la trascrizione del gravame era stata eseguita “contro il Trust…”.
Il trust è stato considerato dal creditore procedente come una società, con una sua soggettività giuridica, dove il trustee era il legale rappresentante. Ciò risolve il problema sostanziale, andando ad invalidare il pignoramento immobiliare.
Per la Convenzione dell'Aja, e per la costante interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, il trust è solo un rapporto giuridico che nasce fra alcuni soggetti: disponente, trustee e beneficiari.
Sappiamo che quando il trust viene istituito, il trasferimento dei beni avviene dal disponente al trustee, che diventa il titolare formale. Il trust è il rapporto giuridico che si instaura fra questi soggetti e che disciplina le sorti dei beni che vanno a costituire il c.d. “fondo in trust”.
Le relazioni relative ai soggetti di un trust e le particolarità di questo sono poco conosciute a molti, perchè, nonostante vi sia davvero una grande diffusione negli ultimi anni, rimane un istituto privo di disciplina nel diritto italiano, molto distante dai nostri istituti tipici. Tutto questo non può che creare confusione per gli operatori del diritto che non l'hanno trattato come si deve, a questi possono sfuggire elementi fondamentali dell'istituto.
Rilevante è anche l'aspetto processual-civilistico affrontato, ovvero la rilevabilità d'ufficio della nullità/inidoneità dell'atto di pignoramento. Il giudice può certamente esercitare tale potere d'ufficio se si controverte sull'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale, ovvero sul trust, capace di determinare l'inidoneità del processo a realizzare il suo scopo. Tale potere appartiene proprio al giudice di merito.