Esecuzioni

Il ricorso che instaura l'intervento dei creditori


Il ricorso che instaura l'intervento dei creditori dovrà contenere il credito, il titolo, la domanda di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata dall’espropriazione, la dichiarazione di residenza, l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione.

Se l’intervento riguarda un credito non assistito da titolo esecutivo, ma risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c., il creditore deve allegare al ricorso, a pena di inammissibilità, un estratto autentico notarile delle scritture stesse.

Il creditore privo di titolo esecutivo deve notificare al debitore, nei 10 giorni successivi al deposito, copia del ricorso, con l'estratto autentico delle scritture contabili se l'intervento si fonda su di esso. Il debitore dovrà, infatti, essere messo nella condizione di disconoscere, in tutto o in parte, i crediti non risultanti da titolo esecutivo.

Il giudice, con la stessa ordinanza con cui decide della vendita o dell'assegnazione dei beni pignorati, deve fissare l’udienza di comparizione del debitore e dei creditori non muniti di titolo esecutivo, che si deve tenere entro 60 giorni dalla data del provvedimento, disponendo la notifica di quest'ultimo a cura di una delle parti. All'udienza il debitore deve dichiarare quali di tali crediti intende riconoscere, anche solo parzialmente; se non compare, tutti i crediti si intendono riconosciuti, seppure ai soli effetti dell'esecuzione.

I creditori i cui crediti siano stati riconosciuti partecipano alla distribuzione del ricavato dell'espropriazione, nei limiti dell'importo riconosciuto; per i creditori i cui crediti non sono stati riconosciuti, vi sarà un accantonamento temporaneo, non superiore a 3 anni delle somme, purché ne facciano istanza e poi, nei 30 giorni successivi all’udienza, dimostrino di aver proposto tale azione di cognizione.

Nel caso, poi, in cui intervengano i creditori chirografari tempestivamente, muniti o meno di titolo esecutivo, il creditore pignorante ha la facoltà di indicare a questi, attraverso la notifica di un atto ad hoc o direttamente all’udienza di vendita o assegnazione, l’esistenza di altri beni del debitore, utilmente pignorabili, invitandoli ad estendere su di questi il pignoramento, sempre che si tratti di creditori con titolo esecutivo, oppure può chiedere a questo di anticipare le spese occorrenti per l’estensione del pignoramento.

Se i creditori intervenuti non provvedono a tale estensione, senza giusto motivo, entro 30 giorni, il creditore pignorante acquista sarà, per diritto, preferito a loro, in sede di distribuzione del ricavato.


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