Pignoramenti

Il pignoramento dopo DL n. 59/2016: novità introdotte da Riforma


Il DL n. 59/2016 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico importanti novità: la normativa di riforma ha infatti modificato numerose norme sull’esecuzione forzata destinate ad avere ampie ricadute sulla prassi.

Sicuramente, una delle novità più interessanti e penetranti introdotte dalla Legge di Riforma è la modifica del codice di procedura civile e, in particolare, della formula dell’atto di pignoramento. Nei paragrafi che seguono analizzeremo le più interessanti novità introdotte dal Legislatore della riforma, scopriremo come cambia l’atto di pignoramento dopo il DL n. 59/2016 e come cambiano le aste giudiziarie.

La nuova formula dell’atto di pignoramento

Una delle novità più interessanti introdotte dal DL n. 59/2016 è senza dubbio la nuova formula dell’atto di pignoramento ovvero del primo atto esecutivo vero e proprio. L’atto di pignoramento, infatti, svolge la funzione di vincolare specifici beni del debitore per soddisfare gli interessi del creditore procedente o di tutti gli altri creditori che dovessero intervenire nella procedura esecutiva. Ai sensi dell’articolo 492 del codice di procedura civile, l’atto di pignoramento “consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi [c.c. 820, 821, 984]”. L’atto di pignoramento deve contenere tutta una serie di avvisi come, ad esempio, “l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione…”

L’atto di pignoramento dovrà contenere altresì l’avviso al debitore della possibilità di avvalersi delle procedure sul sovraindebitamento e, in seguito alla riforma del codice di procedura civile, dovrà anche riportare l’ulteriore avviso che l’opposizione all’esecuzione è inammissibile se proposta dopo che sia stata già disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato. Tutto ciò salvi i casi in cui l’opposizione stessa sia fondata su fatti sopravvenuti o in cui l’opponente riesca a dimostrare di non averla potuta proporre in maniera tempestiva “per causa a lui non imputabile”. Il nuovo articolo 615 del codice di procedura civile stabilisce infatti che l’opposizione all’esecuzione è inammissibile se viene presentata dopo che il giudice abbia disposto la vendita o l’assegnazione del bene pignorato.

A ben vedere, l’inammissibilità dell’opposizione così come prevista dall’articolo 615 del codice di procedura civile è, di fatto, una vera e propria causa di decadenza. Ed è per questo motivo che è così importante inserire uno specifico avviso nel nuovo atto di pignoramento: solo in questo modo il debitore verrà informato dell’esistenza del termine di preclusione.

E’ bene precisare, comunque, che soltanto se il debitore non ha proposto l’opposizione all’esecuzione in maniera tempestiva per causa a lui non imputabile, potrà comunque proporla anche se il Giudice abbia già disposto l’assegnazione oppure la vendita.

Il pignoramento e le aste pubbliche nella normativa di riforma

Un’altra importante modifica introdotta dalla Legge di riforma, riguarda le norme che disciplinano le aste giudiziarie.

Al riguardo, è importante effettuare una distinzione:

  1. nei pignoramenti mobiliari: il commissario stabilisce un numero massimo di tre tentativi di asta per provare a vendere il bene pignorato. In mancanza di vendita del bene dopo i tre tentativi, la procedura esecutiva si estingue e il bene torna nella disponibilità del debitore. Nelle aste giudiziarie connesse ad un pignoramento mobiliare, dunque, spetterà al Giudice stabilire il numero di tentativi esperibili (numero che, in ogni caso, non potrà essere superiore a tre), le modalità di deposito della somma ricavata, i criteri di determinazione degli eventuali ribassi ed il termine finale (che non potrà essere superiore ai sei mesi) alla cui scadenza il commissario sarà tenuto a restituire gli atti in cancelleria e si dovrà concludere anticipatamente la procedura esecutiva;
  2. nei pignoramenti immobiliari: il Giudice può disporre, dopo 3 infruttuosi tentativi di vendita con incanto, un quarto tentativo con ribasso del 50% sulla base d’asta;

Il pignoramento immobiliare e l’immediata liberazione dell’immobile

Un’altra importante novità introdotta dalla Legge di riforma riguarda il pignoramento immobiliare. In tal caso, infatti, il Giudice dell’esecuzione disporrà l’immediata liberazione del bene immobile pignorato da parte del debitore.

Se il debitore non adempie in maniera spontanea all’ordine del giudice, il custode o altri ausiliari potranno immediatamente procedere all’esecuzione forzata dell’ordine stesso. L’applicazione di questa regola così penetrante è esclusa soltanto nel caso in cui l’immobile pignorato sia adibito a prima casa di abitazione del debitore. In questa fattispecie specifica, il debitore può continuare ad abitare nella sua casa fino a quando il Giudice non riterrà che la sua permanenza possa riflettersi in maniera negativa sulla vendita dell’immobile.


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