Pignoramenti

Il pignoramento del conto corrente


Il pignoramento del conto corrente è uno degli strumenti giuridici più utilizzati nella prassi dai creditori per ottenere il soddisfacimento dei propri interessi. Ormai, chiunque può accedere alle informazioni del nostro conto corrente: dal Fisco ai creditori, ognuno può “aggredire” il conto corrente per tutelare le proprie pretese.

Nel nostro articolo esamineremo l’iter che conduce al pignoramento del conto corrente e scopriremo quali sono gli effetti della procedura.

Il pignoramento del conto corrente: la procedura

La procedura che conduce al pignoramento vero e proprio del conto corrente ha inizio con un atto di citazione a comparire dinanzi al Giudice dell’Esecuzione. Il predetto atto è notificato – a cura del creditore – sia al debitore correntista sia alla banca. Quest’ultima, nel termine di dieci giorni, è chiamata a dichiarare l’entità delle somme in suo possesso e quelle dovute al correntista: tale dichiarazione deve essere effettuata tramite posta elettronica certificata oppure con raccomandata.

In ogni caso, una volta ricevuta la notifica del pignoramento, la Banca deve vincolare il conto corrente per una somma corrispondente all’importo per il quale si procede: tale somma – ai sensi dell’articolo 546 cod. proc. civ. - deve essere aumentata della metà.

E’ bene precisare, comunque, che l’articolo 546 c.p.c. prevede un correttivo a questa regola generale. La citata norma stabilisce che gli obblighi del terzo pignorato non operano: “Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza”. Tutto ciò nel caso in cui “l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale”.

La procedura di pignoramento del conto corrente termina con l’emanazione dell’ordinanza di assegnazione del Giudice: nel predetto provvedimento, il Giudice dell’esecuzione attribuisce la somma pignorata al creditore procedente.

I limiti al pignoramento del conto corrente

E’ bene precisare che il creditore non può pignorare i singoli versamenti effettuati sul conto corrente del debitore. Oggetto di pignoramento, infatti, può essere solo il saldo positivo del conto: saldo che risulterà bloccato fino a quando il creditore non avrà definitivamente soddisfatto le proprie pretese. Detto limite produce una conseguenza molto importante: la quota utilizzabile del fido concesso dalla Banca all’accreditato (ovvero il margine disponibile) non può rientrare nel pignoramento del conto corrente.

Il pignoramento del conto corrente e i rapporti con la Banca

Nel caso in cui il correntista abbia subito il pignoramento del conto corrente, la Banca è obbligata a vincolare l’intero debito nei confronti del debitore. Nello stesso tempo, la Banca può rifiutarsi – in maniera legittima – di pagare al creditore pignorante un assegno emesso dal debitore sul suo conto corrente. Ciò accade perché ad essere “congelato” in pendenza di pignoramento è l’intero conto corrente ed il blocco perdura fino al termine della procedura esecutiva.

Equitalia e il pignoramento del conto corrente

Anche Equitalia può utilmente mettere in atto la procedura di pignoramento del conto corrente. In particolare, l’Agenzia di Riscossione ben può notificare alla Banca un ordine di pagamento delle somme che sono in suo possesso fino alla concorrenza del credito per il quale agisce. Come si sarà potuto notare, il pignoramento del conto corrente operato da Equitalia è una procedura molto più snella rispetto a quella descritta nel paragrafo precedente. L’agenzia di riscossione, infatti, non deve né comparire dinanzi al Giudice né deve attendere un ordine di assegnazione dal Giudice stesso: Equitalia può infatti notificare l’ordine di pagamento direttamente alla Banca. Quest’ultima, entro 60 giorni, mette in pratica quanto richiesto da Equitalia nell’ordine di pagamento, sempre lasciando disponibile al correntista il minimo impignorabile che abbiamo prima descritto. Nella rara eventualità in cui la Banca non dovesse ottemperare all’ordine di pagamento notificato da Equitalia, quest’ultima dovrà provvedere al pignoramento vero e proprio del conto corrente.

Il pignoramento del conto corrente cointestato

Nel caso in cui il conto corrente sia cointestato a persona diversa ed estranea al rapporto instaurato tra creditore procedente e debitore, il pignoramento è nullo nella parte in cui “eccede la metà dell’importo dichiarato dalla Banca”.

Questo perché il pignoramento del conto corrente cointestato deve essere eseguito sulla metà del saldo “esistente all’atto della notifica del pignoramento”: tutto questo perché, in assenza di prova contraria, gli intestatari del conto corrente si considerano “creditori solidali della banca” e, dunque, le rispettive quote si presumono uguali.


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