Pignoramenti

Il pignoramento dei beni mobili presso il debitore


Perché si proceda al pignoramento dei beni mobili presso il debitore è necessario che si faccia una richiesta da parte del creditore interessato, il quale deve fornire all’ufficiale giudiziario di competenza, il titolo esecutivo e l’originale notificato dell’atto di precetto. L’ufficiale giudiziario andrà a verificare la propria competenza, l’esistenza del titolo esecutivo e l’avvenuta notificazione.

Il creditore potrà, al momento della richiesta, dichiarare del suo voler partecipare alle operazioni. In tal caso l’ufficiale giudiziario deve comunicare con preavviso la data e l’ora dell’accesso e il creditore potrà farsi rappresentare o assistere da un difensore o da un esperto. Il pignoramento potrà essere effettuato solo nei giorni feriali e nell’arco di tempo previsto dall’art.147.

Si attua oralmente ma ne viene redatto il processo verbale, nel quale si da’ atto dell’ingiunzione e delle formalità prescritte dall’art. 492. Per migliorare la descrizione delle cose pignorate, si prevede che queste possano compiersi attraverso rappresentazioni fotografiche, o attraverso una ripresa audiovisiva.

Si deve, poi, effettuare una stima approssimativa del valore di realizzo presumibile dei beni pignorati. A questa stima può provvedere l’ufficiale giudiziario, avvalendosi, se lo ritiene utile o lo richiede il creditore, di un esperto stimatore, che faccia giuramento e sia ricompensato per il proprio operato.

L’ufficiale giudiziario può anche redigere un primo verbale di pignoramento dei beni mobili presso il debitore, andando a cambiare le operazioni di stima per un momento successivo. In questo caso dovrà poi procedere alla definitiva individuazione dei beni da pignorare, sulla base dei valori dell’esperto e senza alcun indugio e comunque non superando il termine perentorio di 30 giorni.

Il valore attribuito alle cose pignorate può essere poi contestato, per far si che il pignoramento dei beni mobili presso il debitore sia esteso agli altri beni. Per questo fine si può, entro il termine previsto, depositare l’istanza di vendita, rivolgere l’istanza al giudice dell’esecuzione, il quale una volta nominato lo stimatore, ordina l’integrazione del pignoramento ed in questo caso l’ufficiale giudiziario deve riprendere senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.

Nel verbale di pignoramento devono essere indicate le disposizioni date per conservare le cose pignorate, comprensive di quelle concernenti la custodia delle stesse.


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