Pignoramenti

Il pignoramento come atto fondamentale dell'esecuzione


L’espropriazione forzata inizia col pignoramento, che individua e vincola i beni, anche giuridicamente, volti alla soddisfazione del creditore procedente e di quelli intervenuti nel processo esecutivo. I beni, generalmente sono individuati dall’ufficiale giudiziario.

L’ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 492 deve fare l’ingiunzione al debitore; con essa lo si invita ad astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre la garanzia del credito, andando ad indicare i beni colpiti dal pignoramento stesso, che dovranno essere indicati, nonché i frutti.

Il pignoramento ha al suo interno anche l’invito al debitore di effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio di uno dei comuni del circondario del tribunale al quale appartiene il giudice dell’esecuzione. Con l’avvertimento che, in mancanza o in caso di irreperibilità, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette, andranno fatte presso la cancelleria del giudice stesso.

L'eventuale omissione di tale invito o avvertimento impone di eseguire le notificazioni o comunicazioni nei luoghi e secondo le ordinarie modalità stabiliti dagli art. 137 ss. Il pignoramento deve contenere anche l'avvertimento al debitore sulla possibilità di convertire i crediti o le cose, con una somma di denaro rateizzabile se si tratta di immobili. Per effettuare ciò, dovrà essere presentata apposita istanza dal creditore interessato. Il giudice a sua volta, deciderà, fissando un’udienza. L’istante dovrà versare parte del valore totale dei beni, pari ad 1/5, quale caparra, per dimostrare la propria serietà.

L'avvenuta esecuzione di un pignoramento non esclude pignoramenti successivi dello stesso bene, ad istanza dello stesso o di altro creditore, i quali, in linea di principio, producono effetti autonomi ed indipendenti, anche se siano riuniti in un unico processo, il che va inteso nel senso che eventuali vizi del primo pignoramento non possono incidere, di per sé, sulla validità o sull'efficacia degli altri.

L'efficacia del pignoramento è limitata nel tempo, cessa se nei successivi 90 giorni non viene presentata istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati (art. 497). Il termine, però, resta sospeso ex lege in caso di opposizione agli atti esecutivi.


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