Legge Fallimentare

Il “nuovo” concordato preventivo


Riforma del concordato preventivo

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la L. 155/2017 recante la delega al Governo per la riforma della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza.
Detta riforma ha previsto anche il riordino della disciplina relativa al concordato preventivo al fine di dare organicità all’istituto giuridico citato. 
Vediamo nello specifico di cosa si tratta. 
 
 
 

La riforma fallimentare tocca anche il concordato preventivo

Il Legislatore, con la riforma in oggetto, ha voluto restringere l’applicazione del concordato alle sole ipotesi che prevedono la continuità aziendale. 
Nello specifico, le proposte di concordato di natura liquidatoria saranno ammesse esclusivamente al conseguimento di 2 condizioni:
  1. dovrà essere previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori; 
  2. dovrà essere assicurato in ogni caso il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare complessivo dei crediti chirografari. 
Il Governo, poi, dovrà procedere alla revisione della disciplina delle misure protettive, specialmente con riferimento alla durata e agli effetti, prevedendone la revocabilità, su ricorso degli interessati, ove non arrechino beneficio al buon esito della procedura. 
 

Accertamento della veridicità dei dati 

Novità sono previste anche con riferimento all’accertamento della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano.
In particolare, con riguardo alla valutazione della fattibilità del piano, al Tribunale saranno attribuiti poteri di verifica in ordine alla fattibilità anche economica dello stesso, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale. 
Sempre nell’ottica del principio generale di contenimento delle ipotesi di prededuzione indicato dalla lettera l) all’art. 2, con riguardo ai compensi dei professionisti, dovrà essere determinata l’entità massima dei compensi spettanti agli stessi incaricati dal debitore che saranno commisurati proporzionalmente all’attivo dell’impresa soggetta alla procedura.
I crediti dei professionisti, infatti, saranno prededucibili a condizione che la procedura sia aperta a norma dell’art. 163 l.f., ossia aperta dal Tribunale.  

Soppressione dell’adunanza dei creditori

L’adunanza dei creditori sarà soppressa
Sarà regolamentata una modalità telematica per consentire ai creditori l’esercizio del voto e la formazione del contraddittorio sulle richieste delle parti. 
Nel caso in cui un solo creditore sia titolare di crediti pari o superiori alla maggioranza di quelli ammessi al voto, dovrà essere adottato un sistema di calcolo delle maggioranze anche per teste, con apposita disciplina delle situazioni di conflitto di interessi. 
 

Rapporti pendenti

Dovrà essere integrata la disciplina dei provvedimenti che riguardano i rapporti pendenti, con particolare riferimento: 
  1. ai presupposti della sospensione e, dopo la presentazione del piano, anche dello scioglimento;
  2. al procedimento e al ruolo del commissario giudiziale;
  3. agli effetti, in relazione agli esiti possibili della procedura, nonché alla decorrenza e alla durata nell’ipotesi di sospensione;
  4. alla competenza per la determinazione dell’indennizzo e ai relativi criteri di quantificazione.

Integrazione della disciplina del concordato in continuità

Come anticipato, il legislatore con questa riforma si è orientato verso la prosecuzione ed il mantenimento dell’azienda, privilegiando la continuità rispetto alla liquidazione.
In questa ottica, la disciplina del concordato in continuità aziendale dovrà essere integrata. 
Nello specifico, dovrà essere previsto: 
  • che il piano possa contenere, salvo che sia programmata la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussista la causa di prelazione, una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per un periodo di tempo anche superiore ad un anno, riconoscendo in tal caso ai predetti creditori il diritto di voto; 
  • che tale disciplina si applichi anche alla proposta di concordato che preveda la continuità aziendale e nel contempo la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa, a condizione che possa ritenersi, a seguito di una valutazione in concreto del piano, che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale. 
  • che tale disciplina si applichi anche nei casi in cui l’azienda sia oggetto di contratto di affitto, anche se stipulato anteriormente alla domanda di concordato. 
 

Esecuzione del piano

Anche in merito all’esecuzione del piano concordatario sono state previste delle modifiche. 
In particolare dovrà essere prevista una più dettagliata disciplina della fase di esecuzione del piano, anche con riguardo agli effetti purgativi e alla deroga alla solidarietà passiva ex art. 2560 c.c., con possibilità per il tribunale di affidare ad un terzo il compito di porre in essere gli atti necessari alla proposta concordataria. 
E’ previsto, inoltre, un riordino della disciplina della revoca, dell’annullamento e della risoluzione del concordato preventivo: il commissario giudiziale sarà legittimato a richiedere, su istanza di un creditore, la risoluzione del concordato per inadempimento.
Dovrà essere previsto il riordino e la semplificazione delle varie tipologie di finanziamento alle imprese in crisi, riconoscendo stabilità alla prededuzione dei finanziamenti autorizzati dal giudice nel caso di successiva liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria, salvo il caso di atti in frode ai creditori. 
 
 
 

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