La sentenza con cui il Tribunale dichiara il fallimento dell'imprenditore produce, come abbiamo visto, tutta una serie di effetti giuridici nei confronti dei creditori, sugli atti pregiudizievoli ai creditori, sui rapporti giuridici preesistenti e sullo stesso debitore fallito. E la sentenza di fallimento si occupa anche di un altro aspetto fondamentale: chi svolgerà l'attività d'impresa dopo che è stato dichiarato il fallimento dell'imprenditore? Ebbene, nella stessa sentenza il Tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa. Tale esercizio può essere disposto anche limitatamente ad alcuni rami d'azienda quando l'interruzione dell'attività può produrre un grave danno e pregiudizio ai creditori. Vediamo, nel dettaglio, come opera questo istituto.
Effetti del fallimento: la continuazione temporanea dell'impresa
Dopo che il Tribunale ha emesso la sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore, previo parere favorevole del comitato dei creditori, può chiedere al Giudice che sia disposta la continuazione temporanea dell'impresa. E' il Giudice delegato che autorizza l'esercizio provvisorio dell'impresa con decreto motivato. Nello stesso decreto, il Giudice specifica anche la durata dell'esercizio provvisorio. Cosa accade se il comitato dei creditori non emette parere favorevole? Innanzitutto, ricordiamo che il curatore convoca il comitato ogni tre mesi per ricevere informazioni e notizie dettagliate circa l'andamento della gestione dell'attività di impresa. Il comitato è chiamato, dunque, ad emettere un parere e, se non ritiene opportuno continuare l'attività d'impresa, emette parere negativo. In tal caso, il Giudice Delegato ordina la cessazione dell'attività d'impresa. A prescindere dal parere del comitato dei creditori, il Tribunale ha la facoltà di ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento ovviamente quando ne ravvisa la necessità. La cessazione è disposta con decreto motivato.
Effetti del fallimento: l'affitto dell'azienda
L'art. 104-bis stabilisce che il Giudice Delegato possa disporre l'affitto a terzi dell'intera azienda o di rami della stessa. Il Giudice lo dispone quando ne ravvisa la necessità e quando tale atto appaia proficuo ed utile per l'intera procedura. Fissa, inoltre, la durata dell'affitto che dovrà essere compatibile con le esigenze dell'impresa stessa. E' il curatore che - ai sensi dell'art. 107 - sceglie l'affittuario. Tale scelta deve essere effettuata prendendo in considerazione l'ammontare del canone di affitto offerto. E non solo: nella scelta dell'affittuario, il curatore tiene conto anche ell'attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali e delle garanzie prestate. Una precisazione deve essere fatta con riguardo alla citata attendibilità del piano di prosecuzione: per valutare questo parametro, infatti, il curatore tiene conto anche della eventuale conservazione dei livelli occupazionali all'interno dell'azienda.
Il fallimento: liquidazione e ripartizione dell'attivo
Con specifico riguardo alla liquidazione dell'attivo, l'art. 104-ter stabilisce che, entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore deve redigere un programma dettagliato di liquidazione indicando le modalità ed i termini per la realizzazione dell'attivo nonchè la pianificazione delle attività. Tale programma deve essere approvato dal comitato dei creditori. Una volta approvato il programma, esso viene comunicato al Giudice Delegato che autorizza l'esecuzione di tutti gli atti conformi. Dopo aver effettuato le vendite o le cessioni dei crediti, il Giudice Delegato distribuisce la somma ricavata seguendo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel capo VII relativo alla ripartizione dell'attivo. Il curatore ha altresì l'obbligo (sancito dall'art. 110) di predisporre ogni 4 mesi un riepilogo delle somme ancora disponibili ed un progetto di riparto delle somme stesse. Avverso tale prospetto è possibile proporre reclamo nel termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito. Una volta decorso il termine per proporre reclamo, il Giudice Delegato (sempre su richiesta avanzata dal curatore), dichiara l'esecutività del progetto di ripartizione. Successivamente si procede alla liquidazione delle somme ricavate seguendo l'ordine previsto dall'art 111 Legge Fallimentare. Si provvedono a soddisfare i seguenti crediti:
- crediti prededucibili;
- crediti ammessi con prelazione;
- crediti chirografari;
Dopo aver terminato la liquidazione, il curatore presenta il rendiconto secondo quanto previsto dall'art. 116. Successivamente il Giudice Delegato - ex art. 117 Legge Fallimentare - ordina il riparto finale: in questo momento vengono distribuiti anche le somme accantonate in precedenza.
La chiusura del fallimento
Ai sensi dell'art. 118 L.F., il fallimento si chiude nei seguenti casi:
- se nessuno ha proposto domande di ammissione al passivo nel termine stabilito della sentenza di fallimento;
- quando le ripartizioni ai creditori abbiano raggiunto l'intero ammontare dei crediti ammessi;
- quando tali crediti siano stati in altro modo estinti;
- quando è stata compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
- quando, durante la procedura, viene accertato che essa non è in grado di soddisfare i creditori.
Qualora il fallimento coinvolga, invece, una società, il curatore chiede la sua cancellazione dal registro delle imprese. Il decreto di chiusura del fallimento determina la cessazione dei suoi effetti sul patrimonio del fallito e le correlate incapacità personali. Decadono, infine, gli organi incaricati della procedura.