Concordato Preventivo

Il deposito delle somme richieste per il concordato preventivo


Il giudice stabilisce un termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50 % delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, oppure la minore somma, non inferiore al 20 % di tali spese, che deve essere determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato può disporre che le somme riscosse vengano depositate secondo quanto previsto dall'art. 34, primo comma.

Se il debitore non deposita le somme richieste, il commissario giudiziale deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato preventivo, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori.

Tra le decisioni contenute nel decreto del tribunale, rilevante è quella relativa alla nomina del giudice delegato e il commissario giudiziale.

Per quanto riguarda il giudice delegato, egli ha compiti analoghi a quelli previsti in caso di fallimento. Guardiamo alcune della sue attività. Secondo l'art. 174 l.f. egli deve presiedere l'adunanza dei creditori, o decidere sull'ammissione provvisoria dei crediti contestati, ai sensi dell’art. 176 l.f.; riferisce al tribunale in caso di mancata approvazione o approvazione del concordato da parte dei creditori ai sensi degli artt. 179 -180 l.f.. Le decisioni del giudice delegato sono prese con decreto, che è reclamabile negli stessi modi previsti per il reclamo dei decreti del giudice delegato e del tribunale in caso di fallimento ex art. 26 l.f.


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