Il rigetto della domanda non comporta come conseguenza automatica il fallimento del debitore, e questo accade perché il tribunale non può più dichiarare il fallimento d'ufficio e anche perché diversi possono essere i presupposti tra l'una e l'altra procedura; sarà quindi sempre necessaria la richiesta di fallimento da parte di un creditore o del pubblico ministero.
Contro la sentenza di fallimento è possibile proporre il reclamo ordinario ex art. 18 l.f. ma, al contrario di ciò, possono anche farsi valere anche motivi attinenti all'ammissibilità' della proposta di concordato preventivo.
Se, invece, il tribunale trova ammissibile la proposta, con decreto non sottoponibile a reclamo, dichiara aperta la procedura. Il decreto viene pubblicato (ex art. 166 l.f.) nelle stesse forme previste per la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 17 l.f. Questo decreto ha, dunque, un contenuto alquanto complesso, tanto quanto la sentenza dichiarativa di fallimento.
Il tribunale delega un giudice alla procedura di concordato. Ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori. Nomina, quindi, il commissario giudiziale, una volta osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29 l.f., cioè gli stessi previsti per la nomina del curatore.