Curatore Fallimentare

Il Curatore Fallimentare | parte 2


Il curatore - parte 2

Secondo quanto abbiamo visto, l’art. 28 non sembra escludere tra coloro che possono essere nominati curatori, il medesimofallito. Questo può essere, infatti, compreso tra i soggetti in conflitto di interessi con ilfallimento.

Abbiamo detto che in generale ipoteri del curatoreriguardano l’amministrazione del patrimonio e lo svolgimento di attività all’interno della procedura.

Le attività principali

Quali sono questeattività principali? Ce lo dicono gli artt. 33, 34, 92, 95, 97 e 104 della l.f.

Il curatore deve presentare al giudice delegato,entro 60 giornidalla dichiarazione del fallimento, unarelazionerelativa alle cause e circostanze che hanno provocato il fallimento, sulla responsabilità dell’imprenditore o di altri, sulla sua diligenza nell’esercizio dell’impresa e su ogni cosa utile ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

Successivamente, ognisei mesi, dovrà redigere unrapporto delle attivitàposte in essere, con le indicazioni delle informazioni raccolte dopo la relazione, assieme al conto della gestione.

Si occupa dellaformazione dello stato passivoed invia ai creditori e ad ogni interessato risultante dalle scritture contabili o altra fonte, l’avviso circa l’esistenza della procedura fallimentare. Comunica successivamente l’esito dell’accertamento del passivo.

Effettua ilprogramma di liquidazione entro 60 giornidalla redazione dell’inventario e deposita entro 10 giorni dalla corresponsione, le somme riscosse, versandole sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare presso l’ufficio postale o una banca scelta da quest’ultimo.

 

(Segue)

Parte 1