Pignoramenti

Il creditore può utilizzare tutte le forme di pignoramento cumulativamente?


Cumulo dei mezzi di espropriazione 

Il Legislatore non pone limiti a carico del creditore alla contemporanea attivazione delle diverse forme di pignoramento. 
È data, infatti, la possibilità allo stesso di cumulare più mezzi di espropriazione nei confronti dell’unico debitore. 
Vediamo nello specifico la norma che conferisce tale possibilità e i limiti applicativi previsti dalla stessa. 
 

Pluralità di espropriazioni

L’art. 483 c.p.c. stabilisce che il creditore può avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma su opposizione del debitore, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.
La ratio della citata disposizione è quella di conseguire la soddisfazione del credito più rapidamente, senza nessun obbligo in capo al creditore di attendere l’esito di un precedente o diverso pignoramento avanzato. 
Secondo quanto previsto dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 11360/2006, infatti, “Il creditore può procedere esecutivamente, in tempi successivi, anche su beni omogenei, oltre che su quelli di natura eterogenea, con l'unico limite, sottoposto al controllo del giudice, della congruità dei mezzi di esecuzione e della loro idoneità a determinare con immediatezza l'effettiva soddisfazione del credito fatto valere in executivis".
 

Diversi mezzi di espropriazione

Come anticipato, il creditore per vedere soddisfatte le proprie pretese potrà procedere attraverso diverse forme di pignoramento. 
Cosa si intende, quindi, con diversi mezzi?
Il creditore può cumulare più espropriazioni di diversa natura o più espropriazioni dello stesso tipo. 
Tale cumolo, quindi, permette al creditore di agire contemporaneamente sui beni mobili, immobili e crediti del debitore esecutato.
A titolo esemplificativo, il creditore potrà procedere nei confronti del debitore con l’espropriazione mobiliare e presso terzi oppure con l’espropriazione immobiliare e presso terzi. 
 

Tutela del debitore

La norma citata prevede, tuttavia, una tutela in capo al debitore. 
Infatti, è previsto che il debitore possa opporsi all’abuso dei mezzi di espropriazione
Cosa deve intendersi per "abuso"?
La Cassazione, con sentenza 7078/2015 ha stabilito che: “Costituisce un abuso dei mezzi di espropriazione il fatto che il creditore procedente intraprenda un nuovo pignoramento presso terzi pur avendo beneficiato di una ordinanza di assegnazione pari all'ammontare dell'intera somma precettata.”
Se il debitore non si oppone, il creditore potrà procedere con qualsiasi tipologia di espropriazione. 
 

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