L’imprenditore che venga a trovarsi in una condizioni di crisi economica oppure che, a causa dello stato di insolvenza, non riesca a far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti dei creditori, può avvalersi dello strumento giuridico del concordato preventivo. Tale istituto giuridico è stato pensato dal nostro Legislatore per evitare che l’imprenditore possa essere sottoposto a procedura fallimentare: grazie al concordato preventivo, infatti, l’imprenditore riesce ad evitare gli effetti – certamente più negativi – del fallimento. Il meccanismo del concordato preventivo è semplice: attraverso l’accordo concordatario, l’imprenditore e i suoi creditori possono “venirsi incontro” e soddisfare le reciproche pretese ed interessi anche soltanto parzialmente.
Il concordato preventivo nella Legge Fallimentare
L’istituto giuridico del concordato preventivo è disciplinato dalla Legge Fallimentare (Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942): la normativa, negli ultimi anni, ha subito molteplici interventi di revisione e di modifica. Ogni intervento riformatore ha avuto come unico scopo quello di incentivare il ricorso al concordato preventivo per risanare l’impresa, per evitare il fallimento e il dissesto finanziario nonché per consentire all’impresa stessa di proseguire nell’esercizio della propria attività economica e commerciale. Ogni intervento riformatore ha sottolineato ed evidenziato come la funzione principale del concordato preventivo non sia soltanto la tutela dell’impresa ma anche la tutela dei creditori dell’imprenditore stesso. E’ vero che l’imprenditore/debitore accedendo al concordato preventivo riesce a “bloccare” ogni eventuale azione esecutiva nei propri confronti ma è anche vero che, nello stesso tempo, i creditori riescono a soddisfare molto più velocemente i propri interessi rispetto al “tradizionale canale” della procedura fallimentare.
Concordato preventivo: i soggetti che possono essere ammessi alla procedura
L’articolo 160 della Legge Fallimentare individua i requisiti ed i criteri che rendono ammissibile il ricorso alla procedura concordataria. Il primo imprescindibile requisito richiesto dalla Legge Fallimentare è la qualità di imprenditore commerciale, individuale oppure collettivo. L’impresa deve altresì superare i limiti dimensionali stabiliti dall’articolo 1 della Legge Fallimentare. Ancora, possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo quelle imprese che siano soggette a liquidazione coatta amministrativa: per tale categoria di imprese non è necessario il superamento dei requisiti dimensionali prima descritti. Sono assoggettabili alla procedura concordataria in esame anche le imprese che normalmente possono essere soggette alla procedura di amministrazione straordinaria ex legge Prodi Bis e Legge Marzano. Infine, anche gli enti di tipo associativo e le fondazioni (purchè svolgano prevalentemente o esclusivamente attività commerciale), le società irregolari, le società in liquidazione e le società di fatto possono essere assoggettate alla procedura di concordato preventivo.
Concordato preventivo: i soggetti esclusi dalla procedura
Al contrario, non possono ricorrere alla procedura di concordato preventivo gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori, le società semplici, gli enti pubblici e le associazioni non riconosciute. L’articolo 173 della Legge Fallimentare, inoltre, prevede che il compimento di alcune attività volte a compromettere il soddisfacimento dei creditori possono comportare l’esclusione dell’impresa dalla procedura concordataria. Tra questi atti ricordiamo: la dissimulazione o l’occultamento di parte dell’attivo, il compimento di atti posti in essere per frodare i creditori. In tutti questi casi, quando il commissario giudiziale nominato dal Tribunale accerti che l’imprenditore/debitore abbia posto in essere uno dei citati atti, dovrà darne immediata comunicazione al Tribunale. Quest’ultimo, dopo aver accertato l’effettiva sussistenza di tali condotte, dichiara con decreto la improcedibilità della domanda di concordato preventivo. Inoltre, su istanza del creditore oppure su richiesta del Pubblico Ministero può dichiarare il fallimento dell’impresa.
Lo stato di crisi dell’impresa come presupposti oggettivi della procedura concordataria
Ai fini dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo, l’impresa deve trovarsi in stato di crisi. La giurisprudenza e la dottrina hanno opportunamente sottolineato che il concetto di “crisi” viene integrato anche dall’insolvenza dell’impresa, a nulla rilevando se tale stato di fatto è reversibile o meno.
Il concordato preventivo: i tempi per la presentazione della proposta
E’ bene precisare che, secondo la nuova formulazione dell’articolo 160 della Legge Fallimentare, il concordato può essere presentato anche dopo che sia intervenuta la sentenza di fallimento. Qual è, allora, il rapporto tra il procedimento attivato per la dichiarazione di fallimento e la domanda di concordato preventivo? Ebbene, numerosi e recenti orientamenti giurisprudenziali hanno evidenziato che la presentazione della domanda di concordato preventivo determina la sospensione delle istanze di fallimento (e non, dunque, la improcedibilità delle stesse): tale sospensione opera fino al momento in cui sia intervenuta una valutazione circa l’ammissibilità del concordato preventivo.