Concordato Preventivo

Procedura di concordato preventivo


L’istituto giuridico del concordato preventivo tende ad evitare la dichiarazione di fallimento di un imprenditore. E’ istituto complesso, caratterizzato da numerose limitazioni e presupposti. In questo articolo ne esamineremo l’intera procedura.

Il concordato preventivo è un istituto giuridico teso ad evitare la dichiarazione di fallimento di un imprenditore. Attraverso il concordato preventivo, infatti, l’imprenditore in crisi o in stato di insolvenza, può tentare di non incorrere nella dichiarazione di fallimento presentando un accordo teso al soddisfacimento (anche parziale) degli interessi dei suoi creditori. Tale concordato è definito “preventivo” proprio perché mira a prevenire il ricorso alla procedura fallimentare. Il concordato preventivo, da una parte, tutela il debitore - che riesce così ad evitare azioni esecuzione nei suoi confronti e che riesce a proseguire l’attività d’impresa – mentre dall’altra tutela i creditori. Questi ultimi, infatti, riusciranno ad ottenere il soddisfacimento dei propri crediti in tempi certamente più brevi rispetto alla procedura fallimentare. Inoltre, in linea generale, il concordato preventivo tutela anche l’interesse della collettività a far sì che l’impresa continui la propria attività economica e commerciale.

Il concordato preventivo: requisiti per l’ammissione alla procedura

Ex art. 160 della Legge Fallimentare, per essere ammessi alla procedura di concordato preventivo, è necessario che l’imprenditore che ne fa richiesta abbia natura commerciale, collettiva oppure individuale. L’impresa deve superare i limiti dimensionali di cui all’art. 1 della Legge Fallimentare mentre le imprese soggette a liquidazione coatta possono essere ammesse a prescindere dai limiti dimensionali così come gli enti di tipo associativo e le associazioni che svolgono, in prevalenza, attività commerciale. Sono esclusi dalla procedura i piccoli imprenditori, le società semplici, gli imprenditori agricoli, gli enti pubblici e le associazioni non riconosciute. La Legge prevede, inoltre, che per presentare la proposta concordataria, l’imprenditore deve trovarsi in stato di crisi e di insolvenza. Quanto ai limiti temporali, l’art. 160 della Legge Fallimentare prevede che la proposta, nel momento in cui viene presentata, sospende tutte le istanze di fallimento presentate. Tale sospensione opera fino al momento in cui non intervenga la valutazione di ammissibilità del concordato.

Il concordato preventivo: la procedura

La domanda di concordato va proposta con ricorso recante la sottoscrizione del debitore. Al ricorso – oltre al piano di concordato - andranno allegati tutta una serie di documenti utili, tra gli altri, a valutare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa nonché l’elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore. Il ricorso va presentato dinanzi al Tribunale del luogo in cui ha la sede principale l’impresa. Il Tribunale in composizione collegiale esamina la domanda di concordato. A tal fine, ai sensi dell’art. 162 della Legge Fallimentare, può chiedere di sentire il debitore per consentirgli l’esercizio del diritto di difesa. In particolare, il Tribunale ha il compito di giudicare in ordine all’ammissibilità o inammissibilità della domanda di concordato preventivo. Successivamente nomina il Giudice Delegato ed il commissario giudiziale. Fissa – con decreto – il termine per il deposito della proposta e del piano. Emette provvedimento ordinatori per convocare, ad esempio, i creditori. Se non ricorrono i presupposti di legge, il Tribunale dichiara inammissibile la proposta concordataria. Qualora, invece, il Tribunale ritenga che la proposta di concordato sia fattibile, dichiara aperta – con decreto motivato – la procedura di concordato. Sempre con decreto nomina il Giudice Delegato e il commissario giudiziale nonché i creditori entro 30 giorni dalla data del provvedimento. Fissa la data dell’udienza e “stabilisce il termine, non superiore a quindici giorni per il deposito in cancelleria della somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura.” Il deposito è essenziale perché, in suo difetto, si avrà la revoca del concordato. Il Commissario Giudiziale, all’adunanza, è chiamato a svolgere una serie di attività previste dalla Legge. Tra le altre, egli redige l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione nella quale motiva le cause del dissesto economico. Esamina inoltre una serie di documenti tra cui le scritture contabili, i libri sociali, lo stato analitico delle attività e delle passività. Il concordato preventivo: il giudizio di omologazione del concordato L’art. 180 Legge Fallimentare prevede che tale giudizio si svolga in Camera di Consiglio. Esso si conclude, inoltre, con decreto motivato che può essere reclamato in Corte d’Appello. Qualora il Tribunale, con decreto, proceda al rigetto della richiesta di concordato, da ciò non consegue l’automatica dichiarazione di fallimento. L’imprenditore, nonostante il rigetto della proposta di concordato, ben potrebbe tornare in bonis.


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