Concordato Preventivo

Concordato preventivo in bianco


Il concordato preventivo in bianco è un particolare istituto giuridico che comporta un'anticipazioni degli effetti protettivi a tutela del patrimonio dell'impresa che versi in uno stato di crisi. Grazie al concordato in bianco, infatti, l'imprenditore riesce ad evitare che il proprio patrimonio sia aggredito dai creditori nelle more del tempo che gli occorre per preparare tutta la documentazione necessaria per depositare il ricorso. Si tratta, come avrete intuito, di una procedura molto più snella che ha, come unico obiettivo, quello di tutelare l'impresa in crisi.

Il concordato preventivo in bianco: la disciplina del "decreto del fare"

In particolare, il concordato in bianco ha subito una importante modifica legislativa. Il decreto legislativo n. 69/2013 cd. “decreto del fare” ha infatti modificato l'art. 161 comma 6 L.F.. Oggi questa norma dà la possibilità all'imprenditore di depositare il ricorso per chiedere l'ammissione al concordato preventivo fornendo, a corredo del ricorso, solo i bilanci degli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti. Solo in un secondo momento, l'imprenditore potrà presentare il piano concordatario, la sua proposta ai creditori e la documentazione attestante la veridicità dei dati aziendali nonchè la stima di fattibilità del piano. Sempre in un secondo momento, inoltre, l'imprenditore potrà depositare tutti gli altri documenti richiesti dall'art. 161 L.F. In particolare, la citata norma, prevede che l'imprenditore/debitore debba presentare, insieme al ricorso, i seguenti documenti:

  • una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa;
  • uno stato estimativo ed analitico di tutte le attività nonchè l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti ed eventuali cause di prelazione;
  • l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
  • il valore dei beni e gli eventuali creditori dei soci illimitatamente responsabili;
  • un piano contenente la descrizione delle modalità e dei tempi in cui verrà adempiuta la proposta.

Infine, il piano deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista - scelto dall'imprenditore - che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano presentato dal debitore. E' chiaro che, nel tempo necessario per preparare la documentazione richiesta dalla legge, il patrimonio dell'imprenditore ben potrebbe essere aggredito dai suoi creditori. Per tale motivo il "decreto del fare" ha modificato l'istituto del concordato in bianco modellandolo sulle esigenze del debitore. In ogni caso, come sempre accade dinanzi a riforme così importanti, la nuova norma ha sollevato notevoli problemi interpretativi. In particolare, la giurisprudenza si è interrogata sulla documentazione minima che il debitore è tenuto a depositare insieme al ricorso. Ebbene, si è giunti alla conclusione che i documenti da depositare sono i seguenti:

  1. come anticipato, i bilanci degli ultimi tre esercizi insieme all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti;
  2. situazione patrimoniale aggiornata: in questo modo il Giudice potrà verificare ed accertare l'esistenza dello stato di crisi per l'impresa;
  3. una visura del registro delle imprese necessaria per verificare la competenza del tribunale.

Il concordato preventivo in bianco: la procedura

Nel caso in cui l'imprenditore depositi ricorso "in bianco", il Collegio dovrà valutare la sussistenza della competenza per territorio del Tribunale. Dovrà altresì valutare che l'imprenditore presenti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per essere ammesso alla procedura concorsuale.  Il Tribunale, inoltre, dovrà valutare i presupposti della domanda "in bianco", eventualmente anche esperendo un'attività istruttoria che gli permetta di acquisire informazioni e documenti. Inoltre, l’art. 161, comma 8 L.F.., modificato dall’art. 82 del d.l. 69/2013, cd. Decreto del fare, ha stabilito che il Tribunale - con decreto - debba disporre "precisi obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato." Ancora, lo stesso debitore, periodicamente, dovrà depositare "una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere". Tali precisi obblighi sono stati previsti per evitare un uso strumentale del concordato in bianco.

Concordato preventivo in bianco: effetti

Una volta che il ricorso sia stato pubblicato nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore a tale data, non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio dell'imprenditore. Nel momento in cui il ricorso viene pubblicato, il debitore inizia a godere della tutela e delle garanzie che solo il concordato in bianco può dargli. Da questo momento, inoltre, il debitore dovrà predisporre tutta la documentazione necessaria per redigere il proprio piano. A questo punto, il Tribunale fissa un termine non inferiore a 60 giorni, né superiore a 120 giorni: in questo termine il debitore dovrà integrare tutti i documenti e dovrà presentare il piano. Se il debitore non deposita il piano nei termini, il Tribunale dichiara l'inammissibilità del ricorso e tutti gli effetti protettivi vengono a mancare. Ugualmente: se il Tribunale ritiene che non sussistano le condizioni per il concordato in bianco, dichiara l'inammissibilità del ricorso.


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